Interessante Ordinanza n.3190/2023, depositata in data 2.2.23, con la quale la Corte di Cassazione, a fronte di un procedimento di opposizione ad una ingiunzione proposta da un Trustee nei confronti dell'Amministratore del Condominio, per il pagamento di spese/oneri condominiali, ha affermato che “allorché una unità immobiliare compresa in un condominio sia stata conferita in un "trust" , l'Amministratore condominiale, a norma degli artt. 1123 c.c. e 63 disp. att. c.c., può riscuotere "pro quota" i contributi per la manutenzione delle cose comuni e per la prestazione dei servizi nell'interesse comune direttamente ed esclusivamente dal “trustee”, che è divenuto titolare della proprietà dell’immobile ed è perciò tenuto, in quanto tale, a sostenerne le spese, senza che rilevi che il medesimo “trustee” venga o meno evocato in giudizio in tale qualità, non essendo questi un rappresentante del “trust”.