Convivenza ed indebito arricchimento



La Cassazione di recente prende in esame ancora il caso, decisamente ricorrente, della richiesta di rimborso di tutte le spese anticipate dall'ex convivente per la costruzione di un immobile, poi adibito a casa comune, ma di fatto realizzato su terreno di uno dei due conviventi.

L'ordinanza n. 14732 del 7.6.2018, precisa che il conferimento di denaro e del proprio tempo libero, impegnato in ore di lavoro per la costruzione della casa che doveva essere la dimora comune, deve ritenersi senz'altro volontario e come tale a beneficio di entrambi.

Nel momento in cui lo stesso progetto dell'esistenza di un patrimonio e di beni comuni viene meno, al convivente che non si è preventivamente tutelato in alcun modo non potrà essere riconosciuta la comproprietà del bene che ha collaborato a costruire con il suo apporto economico e lavorativo, ma avrà diritto a recuperare il denaro che ha versato e ad essere indennizzato per le energie lavorative impiegate volontariamente, per quella  determinata finalità, in applicazione e nei limiti del principio dell'indebito arricchimento e non dell'arricchimento senza causa.

Avv.Francesco Frigieri