Separazione coniugi: le attribuzioni patrimoniali possono essere impugnate?



Interessante Ordinanza della Corte di Cassazione n.11525, depositata il 30.4.2024 perché abbandonerà l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale i contratti contenenti attribuzioni patrimoniali tra i coniugi, ove recepite tra le condizioni della separazione coniugale omologata, non sarebbero impugnabili per simulazione.

La Corte rileverà che nel caso specifico i giudici di merito si erano  conformati ad un indirizzo non più attuale, poiché, sviluppando le argomentazioni delle S.U (sentenza n. 21761/2021), in ordine alla valenza negoziale di detti accordi e alla natura dichiarativa della pronuncia che ne convalidi la conformità alla legge, all'interesse dei figli e all'ordine pubblico nell'ambito della separazione omologata o del divorzio congiunto, la successiva giurisprudenza ha chiarito che tali pattuizioni sono soggette alle ordinarie impugnative negoziali a tutela delle parti o di terzi (Cass. 24687/2022- Cass. 15169/2022; Cass. 10443/2019).

In caso di separazione consensuale o divorzio congiunto (o su conclusioni conformi), la pronuncia giudiziale incide solo sul vincolo matrimoniale mentre, riguardo all'accordo tra i coniugi, realizza - in funzione di tutela dei diritti indisponibili del soggetto più debole e dei figli – solo un controllo esterno.

Ne consegue la possibilità di far accertare la simulazione dei negozi familiari attributivi di beni immobili, non ostandovi l'intervenuto recepimento tra le condizioni della separazione omologata o del divorzio congiunto.

Avv. Francesco Frigieri