Erede pretermesso: quali i momenti da considerare per determinare i valori?



Interessante Sentenza n.31125, depositata l’8.11.23, poichè enuncia il principio relativo al momento di determinazione del valore dei beni caduti in successione ai fini dell’azione di riduzione, distinguendo il momento dell’apertura della successione ai fine della determinazione della lesione  da quello della divisione ai fini dei conguagli in sede di attribuzione .

La fattispecie trae origine da un testamento del padre in favore di un figlio, istituito erede, ed una figlia legataria in sostituzione di legittima, la quale impugnerà per riduzione dopo aver rinunciato al legato.

La Corte preciserà che nel procedimento per la reintegrazione della quota di eredità riservata al legittimario, il momento di apertura della successione rileva per calcolare il valore dell'asse ereditario (mediante la cd. riunione fittizia), stabilire l'esistenza e l'entità della lesione della legittima, nonché determinare il valore dell'integrazione spettante al legittimario leso, sicché quest'ultimo, ove avvenga mediante conguagli in denaro nonostante l'esistenza, nell'asse, di beni in natura, va adeguata, mediante rivalutazione monetaria, al mutato valore del bene - riferito al momento dell'ultimazione giudiziaria delle operazioni divisionali - cui il legittimario avrebbe affinché ne costituisca l'esatto equivalente (Cass. n. 5320/2016; Cass. n. 7478/2000).

E'vero infatti che tra la data di apertura della successione e le operazioni divisionali possa passare anche molto tempo.

Sulla base di queste considerazione è stato quindi affermato il seguente principio: in caso di pretermissione del legittimario per effetto di istituzione di erede a titolo universale, a seguito dell’esperimento vittorioso dell’azione di riduzione sui beni relitti ovvero recuperati per effetto sempre dell’azione di riduzione, viene a determinarsi una situazione di comunione tra l‘erede istituito ed il legittimario nella quale la quota del primo è corrispondente al valore della quota di legittima non soddisfatta determinata in proporzione al valore dell’intera massa, il tutto secondo stima compiuta alla data di apertura della successione; tuttavia ove debba procedersi alla divisione della comunione così insorta, la stima dei beni in vista delle operazioni divisionali deve essere aggiornata alla luce del mutato valore dei beni tra la data di apertura della successione e quella di effettivo scioglimento della comunione.

Avv. Francesco Frigieri