Donazione: la dispensa dall’imputazione è revocabile?



Interessante Sentenza n.3352, depositata in data 6.2.24, poiché  la Corte di Cassazione accoglierà il ricorso volto a dichiarare la revocabilità della dispensa dall’imputazione in quanto mantiene la sua autonomia rispetto alla donazione ed incide solo dopo la morte del de cuius nell'assetto successorio-patrimoniale dei coeredi; la morte non è solo l'occasione degli effetti della dispensa ma è il suo presupposto esclusivo e determinante, così da non potere essere la dispensa concepita in modo avulso dall'eventualità di successione futura a favore di più coeredi.

La Corte non condividerà la tesi secondo la quale la dispensa dall'imputazione contenuta nell'atto di donazione costituisce negozio a causa di morte a struttura inter vivos e quindi irrevocabile da parte del solo disponente.

Pertanto concluderà che, anche nel caso in cui sia contenuta nella donazione, la dispensa dall'imputazione mantiene la sua natura di atto unilaterale di ultima volontà sempre revocabile in forza del principio posto dall’art. 671 c.c, senza assumere struttura bilaterale così da potere essere sciolta solo per mutuo consenso.

Del resto, se si ritenesse diversamente che l'accettazione della donazione da parte del donatario abbia a oggetto anche la dispensa dall'imputazione, così da rendere la dispensa irrevocabile unilateralmente da parte del donante, ci si dovrebbe porre la questione del configurarsi di un patto successorio istitutivo; ciò in quanto l'accordo tra il donante-futuro dante causa e il donatario-futuro erede, comprendendo anche la dispensa dall'imputazione così resa irrevocabile, sarebbe accordo avente a oggetto anche la futura successione con riguardo all'assetto delle attribuzioni di legittima e disponibile, in violazione del divieto di cui all’art.458 c.c..

Avv. Francesco Frigieri