Revocazione donazione: come si interpreta il concetto di ingiuria grave?



Interessante Sentenza n.3811 della Corte di Cassazione, depositata in data 12.2.24, poiché interpreta il concetto di ingiuria grave ai fini della revocazione della donazione.

I fatti riguardavano il trasferimento fra fratelli di un immobile senza corrispettivo in forza del quale il cessionario avrebbe dovuto concedere l’alloggio, somministrare gli alimenti.

In sede di esecuzione nulla era stato fatto dal contraente obbligato, ma anzi  quest’ultimo aveva fatto accendere al fratello un finanziamento dell'importo di Euro 20.000.,00, che aveva utilizzato per far fronte alle proprie necessità.

Chiesta la risoluzione del contratto di mantenimento o, in subordine, la revoca della donazione per ingratitudine, il Tribunale rigettò le domande, mentre in secondo grado venne accolta la revocazione della donazione.

La Corte di Cassazione censurerà tale sentenza, affermando che l'ingiuria grave richiesta dall’art. 801 c.c., quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale la sua natura di offesa all'onore ed al decoro della persona, si caratterizza per la manifestazione esteriore del comportamento del donatario, che deve dimostrare un durevole sentimento di disistima delle qualità morali del donante e mancare rispetto alla dignità del donante (Cassazione civile, sez. 2, 24/06/2008, n. 17188; Cassazione civile, sez.2 31/10/2016, n.22013).L'ingiuria deve, pertanto, essere espressione di radicata e profonda avversione o di perversa animosità verso il donante.

Nel caso di specie, avevano errato i Giudici di merito ad accogliere la domanda di revoca per  ingratitudine dal mero inadempimento della donataria dell'obbligo di somministrazione degli alimenti al donante, dalla violazione dell'obbligo di prestargli assistenza nell'abitazione trasferita con l'atto di donazione e nell'accensione di un mutuo per far fronte alle proprie esigenze e non a quelle del fratello.

Si tratta di comportamenti che, da soli, non esprimevano profonda e radicata avversione verso il donante, né un sentimento di disistima delle sue qualità morali, presupposti necessari per la revoca della donazione per ingratitudine.

Anche l'accensione del mutuo doveva essere supportata da un sentimento di avversione verso il donante e caratterizzata da un danno effettivo del suo patrimonio.

Avv. Francesco Frigieri