Eredità: quale il valore delle dichiarazioni del testatore di aver fatto donazioni?



Interessante sentenza n.35738, depositata il 21.12.2023, poiché prende in esame l’impugnazione da parte di un figlio di un testamento olografo della madre che aveva istituito la figlia  unica erede universale, escludendo la quota di riserva del figlio stesso, in quanto già beneficiato di alcune donazioni.

Il figlio ricorrente (pretermesso dal testamento) lamentava per contro che in maniera non veritiera nel testamento la madre avesse fatto tali affermazioni del tutto inveritiere sia con riferimento alla donazione indiretta di un immobile sia per donazioni dirette di beni mobili.

Il figlio pertanto agirà in giudizio reclamando la sua quota, negando di aver ricevuto alcunchè e procedendo alla riunione fittizia del relictum, così come risultava all’apertura della successione.

Al riguardo la Corte richiamerà  l’orientamento secondo cui la dichiarazione del testatore di avere già soddisfatto il legittimario con antecedenti donazioni non è idonea a sottrarre allo stesso la quota di riserva, garantita dalla legge anche contro la volontà del "de cuius"; né tale dichiarazione può essere assimilata ad una confessione stragiudiziale opponibile al legittimario, essendo egli, nell'azione di riduzione, terzo rispetto al testatore (Cass. n. 11737/2013; conf. Cass. n. 27066/2022; Cass. n. 18550/2022, entrambe non massimate). In presenza di una tale dichiarazione, una volta esclusa la natura confessoria della stessa nei confronti del legittimario, è onere di chi invece ne sostenga la veridicità offrire la corrispondente prova, così che al fine di pervenire al rigetto della domanda di riduzione, la convenuta non poteva limitarsi ad invocare il testamento, ma ne avrebbe dovuto corroborare il contenuto sul piano probatorio.

La Corte poi aggiungerà che le regole di riparto dell’onere probatorio in caso di esercizio dell’azione di riduzione, non impongono l’allegazione  nell'atto introduttivo anche delle  donazioni poste in essere in vita dal "de cuius", anche in vista dell'imputazione "ex se", in quanto, essendo contestate dall’erede pretermesso,   il fatto di non allegarle, non preclude la decisione sulla domanda di riduzione, dovendo il giudice procedere alle operazioni di riunione fittizia prodromiche al riscontro della lesione, avuto riguardo alle indicazioni complessivamente provenienti dalle parti, nei limiti processuali segnati dal regime delle preclusioni per l'attività di allegazione e di prova.

Avv. Francesco Frigieri