Come potrebbe cambiare la circolazione dei beni di provenienza donativa?



Nella prossima Legge di Bilancio, con l’art. 13, verrebbe modificato l’art.561 c.c.primo comma come segue:

                1) al primo periodo, le parole «o il donatario» sono soppresse;

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «I pesi e le ipoteche di cui il donatario ha gravato gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione restano efficaci e il donatario è obbligato a compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata, salvo il disposto del n. 1 dell’articolo 2652»;

3) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Le stesse disposizioni si applicano per i pesi e le garanzie di cui il donatario ha gravato i beni mobili iscritti in pubblici registri.»;

4) dopo il terzo periodo è aggiunto, infine, il seguente: «Restano altresì efficaci i pesi e le garanzie di cui il donatario ha gravato i beni mobili non iscritti in pubblici registri restituiti in conseguenza della riduzione e il donatario è obbligato a compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni, nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata.»;

b) all'articolo 562 le parole «o se la restituzione della cosa donata non può essere richiesta contro l'acquirente» sono sostituite dalle seguenti: «o se ricorre uno dei casi di cui agli articoli 561, primo comma, secondo periodo, o 563»;

                 c) l'articolo 563 è sostituito dal seguente:

«La riduzione della donazione, salvo il disposto del n. 1 dell'articolo 2652, non pregiudica i terzi al quali li donatario ha alienato a titolo oneroso gli immobili donati fermo l'obbligo del donatario medesimo di compensare in denaro i legittimari nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata. Le stesse disposizioni si applicano in caso di alienazione a titolo oneroso di beni mobili, salvo quanto previsto dal n.1 dell'art.icolo 2690 c.c.».

d) all'articolo 2652, primo comma, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al numero 1), dopo le parole: «dall’articolo 524» sono aggiunte le seguenti: «e le domande di riduzione delle donazioni» e dopo le parole «iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda» sono aggiunte le seguenti: «purché, quanto alle domande di riduzione delle donazioni, i terzi abbiano acquistato a titolo oneroso»;

2) il numero 8 è sostituito dal seguente: «8) le domande di riduzione delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima. Se la trascrizione è eseguita dopo tre anni dall'apertura della successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti dall'erede o dal legatario in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda;»;

e) all'articolo 2690, primo comma, numero 5), le parole «delle donazioni e» sono soppresse e dopo le parole «i terzi che hanno acquistato a titolò oneroso diritti" sono inserite le seguenti: "dall'erede o dal legatario».

2. Gli articoli 561, 562, 563, 2652 e 2690 del codice civile, come modificati dal comma 1, si applicano alle successioni aperte dopo l'entrata in vigore della presente legge. Alle successioni aperte in data anteriore a quella di cui al primo periodo continuano ad applicarsi gli articoli ivi indicati nel testo previgente e può essere proposta azione di restituzione degli immobili anche nei confronti degli aventi causa dai donatari a condizione che i legittimari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, notifichino e trascrivano, nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione, a tali fini restando salvi gli effetti degli atti di opposizione già notificati e trascritti ai sensi dell'articolo 563, quarto comma, del codice civile, nel testo previgente e fermo quanto previsto dal medesimo comma. In difetto di tali atti, la disposizione di cui al primo periodo del presente comma si applica anche alle successioni aperte in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge decorsi sei mesi dalla sua entrata in vigore.

                Avv. Francesco Frigieri