Conto cointestato: no al rimborso se il prelievo è fatto per i bisogni della famiglia?



Interessante Ordinanza della Corte di Cassazione, n.28772, depositata in data 17.10.2023, poiché tratta della problematica di un conto cointestato fra coniugi e dell’asserito indebito prelievo da parte di uno dei due.

Nel premettere che nel corso dei giudizi di merito,

.il ricorrente non aveva assolto all’onere della prova necessario a superare la presunzione legale di cui all’art. 1298 cc, essendo stato, al contrario, dimostrato che il conto corrente era  stato aperto dai coniugi congiuntamente e per i bisogni presenti e futuri dell’intera famiglia e che alla formazione della provvista non avesse contribuito in via esclusiva l’attore;

-risultava processualmente dimostrata l’esistenza di accordi di indirizzo familiare intervenuti tra i coniugi, in base ai quali la moglie aveva  prestato  la propria attività professionale esclusivamente in favore di quest’ultimo  verso il quale emetteva peraltro regolare fattura. Alle fatture non seguiva alcun pagamento diretto da parte del marito sull’intesa che il cospicuo lavoro professionale della moglie  potesse essere compensato con l’utilizzo del denaro sul conto corrente;

-  sussistevano tra i coniugi, ex artt. 143 e 316-bis cc, precisi doveri di reciproca assistenza materiale (oltre che morale) e di contribuzione, ciascuno in proporzione alle rispettive sostanze e capacità, sicché la cointestazione del conto corrente costituiva specifica esecuzione degli obblighi di assistenza materiale di cui all’art. 143 c.c.;

 -l’appellata aveva fornito elementi dai quali si evidenziava che molti dei prelievi, che secondo la prospettazione dell’ex marito servivano per spese voluttuarie, in realtà erano stati utilizzati per far fronte alle necessità familiari o mediche.

Tutto ciò premesso, la Corte di Cassazione richiamerà il costante indirizzo giurisprudenziale secondo il quale le spese effettuate per i bisogni della famiglia e riconducibili alla logica della solidarietà coniugale, in adempimento dell'obbligo di contribuzione di cui all'art. 143 c.c. –che nella fattispecie traggono provvista in un conto cointestato-, non determinano alcun diritto al rimborso.

Avv. Francesco Frigieri