Donazione nuda proprietà e riserva di usufrutto, indennità per miglioramenti?



La controversia trae origine da una donazione del padre alla figlia nella misura di 1/3 della nuda proprietà di un terreno, con riserva di usufrutto reciproco del padre stesso e della madre con accrescimento.

Dopo la donazione, il donante costruirà sul terreno una villa per cui alla sua morte gli altri 2 figli chiederanno la quota dell’indennità di miglioramento.

In primo grado la domanda verrà respinta poiché  la morte del genitore  non aveva determinato alcun effetto giuridico, non essendo caduto in successione il diritto rivendicato dagli attori.

 

In secondo grado veniva riconosciuta  il diritto degli appellanti ad ottenere dalla sorella la corresponsione dell’indennità di cui all’art. 985 c.c. in proporzione alla loro quota ereditaria pari ad 1/6 ciascuno e rimetteva la causa sul ruolo per quantificare l’aumento di valore del fondo donato; con successiva sentenza definitiva n. 6 del 2018, condannava la figlia  a corrispondere a ciascun fratello l'importo di euro 55.076,80, oltre gli interessi legali dalla data della sentenza al soddisfo.

Con l’Ordinanza n.28202 depositata il 6.10.23, la Corte di Cassazione accoglierà il ricorso della figlia affermando che  il presupposto di legge per la nascita del diritto all'indennità è costituito dalla restituzione della cosa, e non certamente dalla morte dell'usufruttuario. Nella fattispecie in esame, poiché l'usufrutto di cui era titolare il padre  si è accresciuto a quello della moglie,  appare evidente che il terreno non è stato restituito alla nuda proprietaria, ma è rimasto nella detenzione esclusiva dell'altra usufruttuaria, avendo la stessa accresciuto la propria quota di usufrutto. Quindi, con la morte del donante, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d’Appello, non poteva essere ritenuto estinto l'usufrutto.

Pertanto la Corte di Cassazione enuncerà il seguente principio di diritto: «Qualora il donante abbia donato la nuda proprietà di un bene, riservandosi l'usufrutto per sé e per il coniuge, vita natural durante e con reciproco diritto di accrescimento (c.d. usufrutto congiuntivo), se il coniuge sopravvive al donante, il valore del bene donato corrisponde alla sola nuda proprietà».

Avv.Francesco Frigieri