La giurisprudenza dopo aver distinto ed elencato ciò che può integrare la donazioni diretta rispetto a quella indiretta, è propensa a presumere l'animus donandi fra coniugi, con ciò privilegiando il donatario.
Ciò può creare delle problematiche sulla ripetibilità da aprte del donante dei "regali" nell'ambito del matrimonio.
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