Il punto sulle donazioni

Scritto il 25/05/2022
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La giurisprudenza dopo aver distinto ed elencato ciò che può integrare la donazioni diretta rispetto a quella indiretta, è propensa a presumere l'animus donandi fra coniugi, con ciò privilegiando il donatario.

Ciò può creare delle problematiche sulla ripetibilità da aprte del donante dei "regali" nell'ambito del matrimonio.

sulle criticità che possono derivare sopratutto dal aver fatto donazioni, specie di immobili, all'interno della famiglia lo vediamo tutti i giorni, ma alla apertura delle successioni.

Infatti, il  ricorso alle donazioni presenta almeno tre conseguenze da valutare attentamente.

La prima,  è quella di non pensare solo al vantaggio fiscale, (oggi si applica alle donazioni la stessa Legge delle successioni che permette una neutralità fiscale per effetto di franchigie molto alte in ragione del rapporto di parentela: esempio fra coniugi e figli entro il 1.000.000 di euro di valore del bene donato) non considerando il vincolo o peso che ne deriva sui beni immobili stessi, i quali sono esposti per almeno 20 anni dalla trascrizione della donazione all’azione di restituzione da parte del legittimario leso della sua quota di riserva, anche nei confronti del terzo acquirente, dal quale può recuperare il bene libero da pesi, garanzie ipotecarie etc, ovviamente dopo aver esercitato vittoriosamente l'azione di riduzione.

La seconda, è quella  di pensare che le donazioni, ad esempio ai figli, siano solo quelle dirette e formalizzate attraverso atto pubblico e non anche quelle indirette o atipiche, non considerando che anche a quest’ultime si applica la disciplina della collazione e riduzione, anche se risulta ormai pacifico  che non si applichi l’azione di restituzione nei confronti del terzo acquirente.

La terza è quella di  pensare che attraverso donazioni dirette e/o indirette,  si sia fatto tutto improntato all'equilibrio nei confronti dei donatari, non considerando l’imputazione diversa dei valori stessi ai fini della collazione, variabile  a  seconda della natura del  bene donato e al fatto di non poter cristalizzare un valore al momento della donazione stessa.

Seguendo queste accortezze,  le cause ereditarie saranno prevedibili  e quindi, nei limiti del possibile, neutralizzate con beneficio degli eredi e del patrimonio familiare.

Se hai domande sull'istituto, sono abilitati i commenti.

Avv. francesco Frigieri