N.51: la convivenza, aspetti successori


Quali gli aspetti successori?

Nel caso in cui uno  dei due conviventi muoia, il superstite ha i diritti previsti dall’art. 1, cc. 42 e 44, l. 76/2016:

- come il convivente non registrato, il superstite subentra nell’eventuale contratto di locazione di cui era parte il conduttore defunto (c. 44);

- il superstite, se la casa di comune residenza era solo di proprietà del defunto, ha diritto di abitare nella casa per due anni (o per un periodo superiore, se la convivenza dura da più tempo, ma comunque non oltre il cinque anni); se nella casa coabitano figli minori o disabili, il periodo minimo diventa di tre anni.

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