Per le convivenze registrate cosa sapere?
Preliminarmente solo queste convivenze possono concludere un contratto; infatti «I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune» regolando, tra l’altro «le modalità di contribuzione alla necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo» (art. 1, cc. 50 e 53, lett. b), l. 76/2016).
Di particolare importanza è il fatto che il contratto può essere stipulato per atto pubblico (cioè del notaio) oppure con scrittura privata autenticata, vale a dire con un atto redatto privatamente dai conviventi, ovviamente assistiti da un professionista, che poi provvederanno a sottoscriverlo in presenza del notaio, che autenticherà le sottoscrizioni da essi apposte.
Se vuoi approfondire questo aspetto, rispondi a questa mail oppure prendi visione del video illustrativo a questo link.