Fra i principali rimedi, dopo la morte del donante, si possono indicare:
1. La rinuncia all’azione di riduzione, ossia la rinuncia ad intraprendere una causa contro gli altri eredi allo scopo di vedersi reintegrata in tutto o in parte la propria quota di riserva (quella minima prevista dalla legge) il che presuppone un accordo fra tutti i legittimari, accordo che viene annotato a margine dell’atto di donazione. Non vìola il divieto dei patti successori.
2. La rinuncia all’azione di restituzione di cui abbiamo già parlato nella precedente newsletter e che permette di non rinunciare ad esercitare l’azione di riduzione, ma lascia libera la eventuale vendita a terzi (ossia senza vincoli) del bene donato.
3.La Polizza assicurativa: garantisce il terzo acquirente e quelli successivi e la Banca che ha iscritto ipoteca perché il legittimario leso sarà risarcito; Il contraente è il terzo acquirente che diventa il beneficiario; se contratta dall’erede/donatario il beneficiario sarà la banca mutuataria: al riguardo, tuttavia, occorre verificare attentamente le condizioni.
Alla prossima !!!