La Cassazione torna su un tema molto delicato: il rapporto tra trust familiare, capacità economica del disponente e obblighi di mantenimento in sede di separazione.
Con l’ordinanza Cass. civ., Sez. I, 8 giugno 2026, n. 18549, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di un marito che contestava la decisione dei giudici di merito di considerare, ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento, anche le risorse riconducibili a un trust da lui istituito.
Il punto interessante non è tanto l’esistenza del trust in sé, quanto il modo in cui i giudici hanno valutato la sua concreta operatività.
Il marito sosteneva che i beni conferiti nel trust non potessero più essere considerati nella sua disponibilità, essendo separati dal suo patrimonio personale e gestiti da un trustee professionale. In astratto, il ragionamento sembra corretto: il trust comporta segregazione patrimoniale e i beni non appartengono più al disponente.
Ma la Corte d’Appello, con valutazione confermata dalla Cassazione, ha ritenuto che, nel caso concreto, il marito continuasse ad avere un ruolo sostanziale nella gestione del trust e nella destinazione delle sue risorse. Nonostante non fosse più formalmente trustee, egli risultava ancora il principale referente dell’attuale trustee e appariva in grado di orientarne le decisioni.
La Cassazione precisa quindi un principio di grande rilievo pratico: la separazione patrimoniale del trust non impedisce al giudice di verificare se, in concreto, il disponente continui ad avere la disponibilità sostanziale delle risorse conferite.
In altre parole: il trust non è una cassaforte magica con mantello dell’invisibilità. Se il disponente continua, nei fatti, a gestire, indirizzare o beneficiare delle risorse, il giudice può tenerne conto nella valutazione della sua effettiva capacità economica.
La decisione è particolarmente rilevante anche perché riguarda l’assegno di mantenimento in sede di separazione, che resta ancorato al parametro del tenore di vita goduto durante il matrimonio. Diverso è il tema dell’assegno divorzile, che risponde a logiche più articolate, anche compensative e perequative.
Nel caso esaminato, la moglie risultava titolare di una partecipazione societaria rilevante, ma i giudici hanno ritenuto che tale partecipazione non le assicurasse un reddito certo, stabile ed effettivamente disponibile. Al contrario, il marito risultava avere disponibilità economiche ben superiori al solo stipendio, anche in ragione della sostanziale disponibilità delle risorse del trust.
Il messaggio operativo è chiaro: il trust è uno strumento serio di pianificazione patrimoniale, ma proprio per questo deve essere costruito e gestito con coerenza sostanziale.
Se viene utilizzato formalmente come patrimonio separato, ma nella pratica resta sotto il controllo del disponente, il rischio è che venga “letto” dal giudice non per ciò che dichiara di essere, ma per ciò che concretamente fa.
Perché questa pronuncia è importante?
Questa ordinanza conferma tre principi molto utili per chi si occupa di pianificazione patrimoniale familiare:
- Il trust non viene ignorato dal giudice della famiglia
La sua esistenza può incidere sulla valutazione della capacità economica delle parti. - Conta la disponibilità effettiva, non solo la titolarità formale
Anche se il disponente non è più trustee, il giudice può verificare se continui a influenzare la gestione del trust. - Il trust deve essere coerente nella struttura e nella gestione
Un trust ben istituito ma gestito in modo ambiguo può diventare fragile proprio nel momento in cui dovrebbe proteggere.
FAQ
1. Il patrimonio conferito in trust è sempre irrilevante ai fini dell’assegno di mantenimento?
No. In linea generale, i beni conferiti in trust sono separati dal patrimonio personale del disponente. Tuttavia, il giudice può verificare se il disponente continui ad avere, in concreto, una disponibilità sostanziale delle risorse del trust.
2. Se il disponente non è più trustee, il trust è automaticamente “al sicuro”?
No. La cessazione formale dalla carica di trustee non basta. Occorre verificare se il disponente continui, nei fatti, a orientare le decisioni del trustee o a beneficiare delle risorse del trust.
3. Il giudice può considerare il trust come indice di capacità economica?
Sì, quando emergano elementi concreti dai quali risulti che il disponente conserva un ruolo centrale nella gestione o nell’utilizzo delle risorse conferite.
4. La Cassazione ha negato il principio di segregazione patrimoniale del trust?
No. La Cassazione non nega affatto la segregazione patrimoniale. Precisa però che, nel caso concreto, il giudice può accertare se quella segregazione sia effettiva oppure solo formale.
5. Per l’assegno di separazione conta ancora il tenore di vita matrimoniale?
Sì. La Cassazione ribadisce che, a differenza dell’assegno divorzile, l’assegno di mantenimento in sede di separazione resta collegato al tenore di vita goduto durante il matrimonio.
6. Una partecipazione societaria intestata al coniuge esclude automaticamente il diritto al mantenimento?
No. Occorre verificare se quella partecipazione produca redditi certi, stabili ed effettivamente disponibili. La mera titolarità di quote sociali, anche di valore rilevante, non sempre equivale a disponibilità economica immediata.
7. Qual è l’insegnamento pratico per chi istituisce un trust familiare?
Il trust deve essere progettato e gestito in modo coerente. Non basta scrivere bene l’atto istitutivo: bisogna evitare che, nella pratica, il disponente continui a comportarsi come se il patrimonio fosse ancora nella sua piena disponibilità.
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