La Cassazione, sentenza 7 maggio 2026, n. 13152, chiarisce che il trasferimento gratuito di un immobile da un coniuge all’altro in sede di separazione non esclude automaticamente il diritto all’assegno divorzile.
Nel caso esaminato, il marito aveva trasferito alla moglie la propria quota di un immobile durante la separazione. Il Tribunale aveva ritenuto che tale attribuzione bastasse a compensare lo squilibrio economico. La Corte d’Appello, invece, ha riconosciuto alla donna un assegno divorzile di 500 euro mensili, decisione poi confermata dalla Cassazione.
Il punto decisivo è che il trasferimento immobiliare, per impedire in futuro l’assegno divorzile, deve avere una chiara funzione regolatoria anche dei rapporti economici successivi al divorzio. Se questa funzione non emerge in modo espresso, l’attribuzione fatta in separazione resta un elemento da valutare, ma non chiude automaticamente la partita.
Nel caso concreto, inoltre, l’immobile era stato venduto e il ricavato di 55.000 euro era stato destinato al figlio per l’acquisto della sua abitazione. Pertanto, quel bene non era più nella disponibilità della moglie come risorsa utile a garantirle autosufficienza economica.
La Cassazione ribadisce anche la duplice funzione dell’assegno divorzile:
- assistenziale, quando l’ex coniuge non dispone di mezzi adeguati;
- compensativo-perequativa, quando occorre valorizzare il contributo dato alla famiglia e alla formazione del patrimonio dell’altro coniuge.
Nel caso specifico, la moglie non aveva lavorato durante il matrimonio, si era dedicata alla famiglia e ai figli, aveva un basso titolo di studio, età non più giovane, assenza di esperienza lavorativa e viveva in un contesto territoriale con difficoltà occupazionali. Tutti elementi che rendevano non realistico pretendere un’immediata autosufficienza.
Messaggio operativo
Negli accordi di separazione, se un trasferimento patrimoniale deve servire anche a regolare i futuri rapporti economici in caso di divorzio, occorre scriverlo in modo espresso, preciso e coerente.
Altrimenti, ciò che è stato dato in separazione potrà essere considerato dal giudice, ma non impedirà necessariamente il riconoscimento dell’assegno divorzile.
In sintesi: tra separazione e divorzio i conti non sempre si chiudono con un solo bonifico o con un solo rogito.


