Come è noto, già esattamente 12 anni fa, con la legge n. 55 del 14 febbraio 2006, venivano introdotti nel codice civile gli articoli dal 768/bis al 768/ octies, sotto la rubrica “i Patti di famiglia”.
Contratti finalizzati ad assicurare il passaggio generazionale, evitando ripercussioni negative sulla successione grazie alla eliminazione del rischio di azioni giudiziarie riguardanti la divisione (richieste di collazione) o la lesione di legittima (azione di riduzione).
Un contratto tipico che, se per un verso, avrebbe dovuto mettere al riparo l’impresa dalla possibilità di conflitti tra legittimari che in sede di successione avrebbero potuto intaccare la governance, dall’altro verso, non è riuscito a soddisfare l’altra tipica esigenza dell’imprenditore, ossia quella di verificare, in vita, che i chiamati alla successione nel governo dell’impresa possano, ad esempio, convivere e collaborare proficuamente nella conduzione manageriale della stessa, o, più banalmente, abbiano capacità e competenze adatte allo scopo.
Non solo, e senza ovviamente ripercorrere tutti i limiti dello strumento (la riprova comunque si riscontra nel modesto numero di patti di famiglia stipulati sino ad oggi) esiste comunque la problematica della liquidazione delle quote di legittima ai non assegnatari, da parte degli assegnatari, per mancanza, il più delle volte di liquidità.
Questi principali limiti all'applicazione del patto, (periodo di prova degli assegnatari e liquidazione ai non assegnatari) ben potrebbero essere ridotti dal contratto denominato del rent to buy, utilizzato soprattutto nel campo immobiliare, ma che potrebbe essere applicato anche alle aziende.
Il rent to buy é infatti un nuovo tipo di contratto, introdotto nel nostro ordinamento dal D.L. 133/2014, convertito in Legge 164/2014, con il quale il proprietario consegna fin da subito l’immobile al conduttore e futuro acquirente, il quale paga il canone; dopo un periodo di tempo fissato nello stesso contratto il conduttore può decidere se acquistare il bene, detraendo dal prezzo una parte dei canoni già pagati.
Applicare il contratto di rent to buy alle attività commerciali è quanto è stato presentato dal Notariato come risultato di una ricerca promossa dalla Fondazione Italiana del Notariato, in collaborazione con l’Ente Cassa di Risparmio di Firenze e dal Dipartimento di scienze giuridiche dell’Università di Firenze, con l’obiettivo di proporre il modello del rent to buy, regolamentato dal legislatore nel 2014 per il settore immobiliare, anche al trasferimento di azienda.
Con questa forma di contratto si potrebbe preparare l'applicazione del patto di famiglia, vagliando, da un lato le capacità degli assegnatari l'azienda, che inizialmente saranno meri affittuari , dall'altro, ridurre l'importo da liquidare ai non assegnatari, nel momento in cui si stipula il patto, per effetto dello scomputo, in tutto o in parte, dei canoni pagati durante l'efficacia dell'affitto d'azienda.
Avv.Francesco Frigieri