Strumenti para-successori vs legge e testamento



Che l'Italia sia stata, e sia, tra i paesi più longevi al mondo, pare sia un dato consolidato, atteso che da più fonti si può riscontrare che il nostro Paese, quasi mai lo ritroviamo oltre i primi dieci posti nell’ordine di merito di lunga vita dei suoi cittadini.

Ad onor del vero, in alcune classifiche ci troviavamo al secondo posto, dopo il Giappone, in altre un po’ dopo, ma perché sono considerati anche altri Stati, per così dire satellite come, Monaco, Singapore, Andorra, dove chiaramente il dato non è riferibile ad una nazionalità ben precisa, ma ad un semplice censimento di età anagrafica, che prescinde dall’origine, o dal luogo di nascita.

Nel contempo in ambito successorio stentano ad essere approvate riforme o anche solo modifiche legislative che possano aprire all'ambito contrattuale, ciò che la legge riserva al testamento e/o alla legge stessa, come unico modo di regolamentare la successione.

Gli interessi e le esigenze sono cambiate da tempo, e il consulente si trova, laddove possibile e lecito, a cercare di creare il nuovo diritto, non certo propriamente integrato da un provvedimento, nella consapevolezza comunque di perseguire interessi meritevoli di tutela.

E' noto che il testamento produca effetti dopo la morte, come pure dopo la morte interviene la legge, in sua mancanza.

Nel primo caso, abbiamo una sorta di successione privata o su misura, con tuttavia limiti di forma e sostanza ben precisi, anche se con grandi potenzialità di divisione ex art. 734 c.c.; nel secondo caso, abbiamo una sorta di successione pubblica o standard.

Queste possibilità non sono sufficienti e il nostro impianto successorio è stato da tempo censurato da quasi oltre mezzo secolo poiché inidoneo al cospetto dei congegni contrattuali e societari a salvaguardare patrimoni, sia privati che aziendali.

Il problema ulteriore della spada di damocle del divieto dei patti successori, tuttavia, potrebbe essere assolutamente rivisto pensando a soluzioni para-successorie, ossia soluzioni adottate oggi che possano mantenere efficacemente i propri effetti anche dopo la morte del disponente, non già perché la causa del negozio sia la morte, ma perché questa rappresenti soltanto un elemento accidentale e temporale che non incida minimamente sulla funzione del negozio.

Ne sono alcuni esempi, nel campo del patrimonio privato, il contratto a favore di terzo con prestazioni dopo la morte dello stipulante, il prestito vitalizio ipotecario di cui alla L.44/2015, le polizza vita, il contratto di rendita vitalizia con cessione di immobile, etc.

 Ne sono alcuni esempi, nel campo del patrimonio aziendale, le clausole che incidono sulla circolazione delle partecipazioni, come le clausole di consolidazione, continuazione, gradimento, clausole di covendita e/o trascinamento, ovvero le creazioni di azioni di categoria, oltre allo strumento classico e tipico del patto di famiglia.

In tutti i casi, lo strumento più duttile ad ogni situazione e che risponde puntualmente a regolamentare interessi patrimoniale in chiave para-successoria, rimane il trust, che, all'uopo può essere anche testamentario.

Avv.Francesco Frigieri