La divisione testamentaria in aiuto al patto di famiglia non raggiunto



Immaginiamo che fra padre e figli non si perfezioni  il famoso  patto di famiglia, in forza del quale, per esempio, il primogenito, già in azienda, diventi  l'assegnatario e l'altro figlio, non interessato all'attività di impresa, venga liquidato della propria quota di legittima.

Le ragioni sottese a questo insuccesso possono essere le più disparate, a partire anche dal mancato assenso del non assegnatario, semplicemente per ripicca nei confronti del fratello, oppure anche solo per la difficoltà dell'assegnatario di reperire la provvista per liquidare il non assegnatario.

Si potrebbe raggiungere lo stesso risultato con una volontà testamentaria? In altre parole, si potrebbe bypassare l'accordo non raggiunto con il patto, con una disposizione testamentaria?

In prima approssimazione, sembrerebbe potersi dare risposta affermativa, perché  in entrambi casi, si realizzerebbe uno scopo o funzione divisionale con la differenza, non certo di poco conto, che nel primo caso, (patto di famiglia)  gli effetti traslativi sarebbero immediati, mentre, nel secondo caso (testamento) la disposizione testamentaria avrà effetto soltanto dopo la morte del testatore.

Certo, sul piano pratico, il figlio, futuro assegnatario, potrà subentrare nella gestione dell'azienda fin da subito, attraverso gli ordinari strumenti societari/contrattuali, mentre ai fini traslativi occorrerà attendere l'efficacia del testamento, che tuttavia, tenga conto del limite di cui agli articoli 733-734 e 735 c.c..

Tali norme siglano la nullità della divisione se non si attribuisce nessuna porzione  al legittimario della massa da dividere (figlio non  assegnatario dell'azienda) per il  divieto dell'art.735 c.c.

La dottrina  ha, tuttavia,  ipotizzato che il testatore possa istituire  gli eredi legittimari nella quota a loro riservata dalla legge, ponendo a carico di colui che si vuole far uscire dall'azienda, un legato di contratto di vendita dietro pagamento del prezzo o  permuta di altri beni facenti parte della quota ereditaria.

In questo modo non si dovrebbe ricadere nel divieto dell'articolo 735 c.c., ma la quota verrà  gravata da un legato di contratto che tenderà a raggiungere lo scopo non attuato con il patto di famiglia.

Ciò, peraltro, non osterebbe con il divieto dell'art.549 c.c. (divieto di pesi di natura qualitativa e quantitativa della legittima) poiché tale norma fa salvo quanto previsto in favore del testatore in materia di divisione testamentaria.

Avv.Francesco Frigieri