Conto cointestato come strumento para-successorio: limite ed eccezione



Al di là delle problematiche sottese alla collazione e riduzione delle donazioni  indirette, su cui si è soffermata la Sentenza a Sezioni Unite della Cassazione a Sezioni Unite del 27.7.2017, n.18725,  anche con riferimento alla contestazione di un conto corrente bancario, questo strumento potrebbe rappresentare un veicolo di pianificazione/programmazione del patrimonio, in modo del tutto estraneo al diritto successorio.

Il risultato si potrebbe raggiungere semplicemente cointestando il conto, a firma disgiunta ad altro soggetto (coniuge, figli etc) talchè in caso di decesso del titolare originario, il saldo disponibile possa essere preteso iure proprio dall'altro cointestatario. 

La norma di riferimento è l'art.1854 c.c., in forza del quale, per effetto della solidarietà attiva, il contitolare può esigere il pagamento dell'intero, senza il consenso dell'altro contitolare.

In ragione, tuttavia, dell'art.1298 c.c., gli eredi del contitolare potranno agire in via di regresso per la restituzione della quota, presuntivamente corrispondente al 50%, facente sempre presuntivamente parte dell’asse ereditario.

Pare, tuttavia, che questi pacifici principi di diritto,vengano penalizzati  da norme tributarie che ne limitano gli effetti. 

L'art. 48, 4 comma, del T.U. in materia di imposte di successioni e donazioni, prevede, infatti, che la banca debba bloccare ogni operazione di restituzione, salvo l'esibizione della dichiarazione di successione, il che implica il consenso di tutti i coeredi.

Ad analogo risultato si perverrebbe se il conto fosse intestato in via esclusiva ad un coniuge in regime di comunione di beni. La quota del conto, spetterebbe iure proprio all'altro coniuge, ma la norma tributaria, sopra richiamata, impone ugualmente l'esibizione della dichiarazione di successione.

Diverso discorso si avrà nel caso muoia il non titolare del conto, coniuge in comunione di beni, in quanto il saldo ivi contenuto non farà parte della comunione de residuo, anche se purtroppo ciò ha formato oggetto di discussione. 

In pratica, si è sostenuto che  l'altro coniuge sia tenuto a  restituire agli eredi il 50%, in quanto è ovvio che per effetto della morte si sciolga il matrimonio e quindi anche la comunione. 

Pur rinvenendosi pronunce in questo senso (vedi trib. Verona 4.2.2011 n.240), tale soluzione, tuttavia,non perseguirebbe la finalità della comunione, che è fondamentalmente quella di consentire a ciascun coniuge di trarre i benefici da tutto ciò che viene acquistato in costanza di matrimonio e quindi evitare di dover restituire alcunché agli eredi. 

In questo caso, soccomberebbe anche la norma tributaria più sopra richiamata.

Avv.Francesco Frigieri