Patto di famiglia e efficacia differita



Immaginiamo che il genitore titolare di azienda o di partecipazioni sociali non sia  ancora convinto di passare il timone dell'impresa ad uno dei figli, oppure, benchè convinto, non possa farlo perchè il potenziale assegnatario non sia ancora in grado di liquidare i non assegnatari.

Ci si chiede se sia possibile stipulare il patto di famiglia differendone  gli effetti, anche con riferimento ai pagamenti ai non assegnatari.

L'art. 768 quater, 3° c., c.c., prescrive che "i pagamenti eseguiti a favore dei legittimari non assegnatari dell’azienda siano “imputati alle quote di legittima loro spettanti”,  e ciò dimostrerebbe senz’altro che la stipulazione del patto sarebbe disposta in prospettiva della morte del disponente e ciò legittimerebbe quindi anche un differimento dei pagamenti. 

A prescindere da ciò, tuttavia, occorre sottolineare che se il patto di famiglia è annoverato tra i contratti, benchè come eccezione tipica al divieto dei patti successori, si può sicuramente affermare che i contraenti possano anche differirne gli effetti in quanto ai contratti si applica, per regola generale, il termine, la condizione e il modo.

Non solo, ma anche sorvolando la discussione sull'efficacia differita, o sull'apposizione di condizioni, ben si potrebbe suggerire la conclusione di un contratto preliminare del patto di famiglia, in modo da consentire alle parti coinvolte di  monitorarne le prestazioni  prima dell'atto traslativo definitivo.

Avv.Francesco Frigieri