Clausole di consolidazione al posto del patto di famiglia non raggiunto?



Immaginiamo che il genitore titolare di partecipazioni sociali in s.r.l. abbia già inserito nella compagine societaria l'unico figlio deputato alla prosecuzione dell'attività, in quanto il secondo figlio, già affermato professionista, non presti il consenso alla stipulazione del patto di famiglia.

In questo contesto per evitare che il secondo figlio possa un giorno, divenuto erede, essere titolare di una quota  sociale, potrebbe aiutare la clausola di consolidazione cd. impura da inserire nello statuto societario, in forza della quale la quota del socio deceduto si accresce ai soci superstiti, previa liquidazione del valore agli eredi stessi.

Sia la dottrina più autorevole che la giurisprudenza ammettono, infatti,  l'efficacia di clausole di questo tipo  se, a fronte dell’accrescimento della partecipazione a favore dei soci superstiti, ci sia a carico di questi ultimi  un obbligo a corrispondere agli eredi il valore di quanto ottenuto. 

In questo modo, a seguito del decesso del genitore, gli eredi (e quindi il secondo figlio) non entrerà a far parte  della compagine sociale, ed anzi la quota si accrescerà nelle mani del primo figlio e degli altri soci, prevedendosi tecnicamente una surrogazione soggettiva dei soci superstiti (e non della società) di liquidare gli eredi di quanto a loro dovuto a titolo di valore della quota, caduta in successione.

Avv.Francesco Frigieri