La rendita vitalizia come esempio di strumento parasuccessorio



Immaginiamo che il genitore non sia titolare di un'azienda, perchè ceduta, ma che con i proventi della cessione si sia costruito un discreto patrimonio immobiliare.

Tale complesso di beni inevitabilmente formerà oggetto di successione, con conseguente suddivisione in capo agli eredi pro-quota dei cespiti, con possibile difficoltà di gestione per effetto della comunione o comproprietà che si verrebbe a creare.

Uno strumento poco utilizzato, ma interessante da valutare, potrebbe essere la rendita vitalizia, regolata dall'art.1875 c.c. a favore del figlio o dei figli.

Il contratto si inquadra nei contratti a favore di terzo, dove il promittente deve eseguire la prestazione in favore del soggetto indicato dallo stipulante, (beneficiari-figli) anche dopo la morte dello stipulante ai sensi dell'art.1412 c.c..

Nel nostro caso, quindi, lo stipulante o vitaliziante (genitore) potrebbe vendere con effetti immediati uno o più beni immobili all'acquirente, il quale si obbligherà a pagarne il prezzo sotto forma di rendita periodica al figlio o ai figli (vitaliziati-beneficiari), eventualmente anche dopo la morte dello stipulante-genitore.

Secondo la dottrina più accreditata, si tratta di un  negozio  trans mortem, nel quale l'evento morte non è causa del contratto, ma solo evento accidentale dal quale decorrono degli effetti, quali, ad esempio, la corresponsione della rendita agli eredi o beneficiari.

Non vìola il divieto dei patti successori poichè il trasferimento del bene avviene immediatamente, mentre la rendita periodica potrà essere revocata sino a quando il beneficiario non abbia dichiarato di volerne approfittare.

Peraltro, ai sensi dell’art. 1412, comma 1, lo stipulante può revocare la stipulazione anche attraverso una disposizione testamentaria, nonostante il beneficiario abbia dichiarato di volerne approfittare.

Si tratta quindi di un contratto particolare i cui effetti possono evitare, ad esempio, litigiosità per la gestione dei beni fra eredi, magari non all'altezza del compito, garantendo, nel contempo, una rendita vitalizia ai beneficiari.

Avv.Francesco Frigieri