Convivenza e limiti di tutela patrimoniale



Immaginiamo che una persona, legalmente separata perchè in attesa del divorzio, conviva con altra persona e che dalla loro unione siano nati due figli.

Come è noto, nonostante la Legge 76/2016 non attribuisca particolari diritti al convivente, quelle poche previsioni in favore dei conviventi, sono comunque non applicabili a questa nuova coppia poichè, fra i requisiti, affinchè si possa registrare la convivenza, vi è proprio, oltre alla maggiore età, lo stabile legame affettivo, anche l'inesistenza di  rapporti di parentela, matrimonio o unione civile.

Ci si chiede quali possano essere quindi le forme di tutela che si possono adottare in questi casi.

In prima approssimazione, dobbiamo distinguere i profili relativi all'amministrazione dei beni da quelli successori.

Nel primo caso, sarebbe opportuno regolamentare diritti sul piano strettamente civilistico attraverso un contratto atipico, ma sicuramente meritevole di tutela, ispirato alla solidarietà della nuova unione.

Partendo dalla tutela di alcuni diritti fondamentali, quali quello di abitazione, si potrebbe ricorrere al vincolo di destinazione sull'immobile ex art. 2645 ter c.c., qualora quest'ultimo sia di proprietà dell'altro convivente, in modo da neutralizzare in quest'ambito qualsivolglia pretesa del coniuge, sino a quando gli effetti civili del matrimonio non verranno dichiarati cessati.

Il diritto di abitazione in favore del convivente (dai 2 ai 5 anni), in mancanza della registrazione della convivenza all'Ufficio Anagrafe, è previsto soltanto in caso di successione, ma nel caso di specie, non trovando applicazione, la nuova legge sopra richiamata, occorrerà trovare altri rimedi.

Nel secondo caso, superato il problema del diritto di abitazione, si dovrà necessariamente ricorrere al testamento per attribuire  tutta la disponibile in favore del convivente, in quanto solo i figli concorreranno pro-quota con il coniuge, ancorchè separato, sino a quando non interverrà il divorzio.

Interessante, in questa prospettiva,  potrebbe essere anche la scelta di ridurre il potenziale asse ereditario, oppure  procedere con la sottoscrizione di una polizza vita, con beneficiario il/la convivente in modo, fra l'altro, da rendere escluse le somme liquidabili dall'assicurazione dalla base imponibile dell'imposta sulle successioni e donazioni.

Non va dimentivato, infatti che il/la convivente non è legato dal alcun rapporto di parentela con l'altro convivente e, pertanto, non può beneficiare di franchigie, ma sullo stesso/a graverà l'aliquota massima, pari all'8%, su qualsiasi cespite a quest'ultimo/a lasciati per disposizione testamentaria.

Avv.Francesco Frigieri