La donazione come strumento parasuccessorio



Immaginiamo che una persona voglia ricorrere alla donazione in luogo del testamento per regolamentare la trasmissione, in tutto o in parte, del suo patrimonio per quando avrà cessato di vivere.

E' intuitivo affermare che la donazione essendo un contratto, se riferita all'evento morte, non può che violare il divieto dei patti successori, di cui all'art. 458 c.c.,  in forza dei quali è dato solo al testamento regolare la successione.

Sono, tuttavia, ritenute valide quelle donazioni  con condizione di riversibilità, quella con riserva di usufrutto  e quella modale con adempimento dell’onere differito dopo la morte del donante.

La prima è regolamentata dall'art. 791 c.c. , ed è senza ombra di dubbio valida in quanto si concretizza in una donazione immediatamente efficace, subordinata alla condizione risolutiva della premorienza del donatario.

Ciò significa che il donante trasferisce con effetti immediati, ad esempio, un immobile al figlio, con la condizione risolutiva che se quest'ultimo  dovesse pre-morire, il bene ritornerà indietro allo stesso genitore-donante.

In questo modo si evita che il bene possa andare agli eredi del figlio, esempio la moglie nonchè nuora.

La seconda, ossia la donazione con riserva di usufrutto, è anch'essa caratterizzata dall'effetto traslativo immediato della nuda proprietà a favore del donatario, ed è senza dubbio valida, in quanto il donante  spogliandosi al momento della conclusione del contratto del diritto sulla nuda proprietà del bene, se ne riserva un diritto reale minore, come l'usufrutto che, alla sua morte, si estinguerà consolidandosi la piena proprietà in capo al donatario.

La terza, ed ultima, ossia la donazione modale, prevede  l’apposizione dell’onere differito dopo la  morte del donante, ma, anch'essa, è caratterizzata dall'effetto traslativo immediato del bene nel patrimonio del donatario, onerando quest'ultimo di eseguire una prestazione, come, ad esempio, l'obbligo di ristrutturare il bene ricevuto in donazione, dopo la morte del donante.

Avv.Francesco Frigieri