Convivenza e la successione del diritto di abitazione



Immaginiamo una fattispecie nella quale in caso di convivenza di una coppia, solo uno dei due sia il proprietario della casa.

In caso di successione, al convivente superstite spetterà soltanto un legato ex lege sull'abitazione, limitato nel tempo, ma solo ove la convivenza sia registrata all'anagrafe.

Il comma 42, dell'art. 1 della Legge 76/2016 precisa che, salvo  quanto  previsto  dall'articolo  337-sexies  del  codice civile, in caso di  morte  del  proprietario  della  casa  di  comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di  continuare ad abitare nella stessa per due anni  o  per  un periodo  pari  alla convivenza se superiore a due anni e  comunque  non  oltre  i cinque anni. Ove nella stessa coabitino figli minori o  figli  disabili  del convivente superstite,  il  medesimo  ha  diritto  di  continuare  ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni. 

Nel caso quindi di convivenza non registrata, non si riscontra alcuna tutela, per cui sarebbe opportuno valutare l'applicazioni di strumenti volti a neutralizzare questa carenza di tutela.

A parte il testamento che potrebbe attribuire un diritto, per esempio di usufrutto sulla casa, o anche solo un diritto di abitazione, con la conseguente maggior tutela anche per le convivenze registrate, una possibile soluzione potrebbe essere la conclusione di un contratto di comodato vita natural durante in favore del convivente non proprietario.

La giurisprudenza ha ritenuto ammissibile il comodato "vita natural durante" affermando che  "è configurabile il comodato di una casa per consentire al comodatario di alloggiarvi per tutta la vita senza che perciò debba ravvisarsi un contratto costitutivo di un diritto di abitazione, con conseguente necessità di forma scritta ad substantiam" (cfr. Cass., n. 8548/2008).

Avv.Francesco Frigieri