Cassazione 28.6.2018 n.17122 in tema di usufrutto generale disposto per testamento.



Nella fattispecie nella quale il testatore disponga nei confronti del coniuge l'usufrutto generale dei suoi beni e la nuda proprietà ad altri, come deve interpretarsi la prima attribuzione? Istituzione di un legato o di erede?

Una pronuncia recentissima delle sezioni unite della Cassazione Civile (Ord. Sez. U Num. 17122 Anno 2018, del 28.6.2018) ha affermato, ( se ne riportano i passi salienti),  che:

- la instituto ex re certa (di cui all'588 c.c. vale a dire istituzione di erede per beni determinati) è compatibile con l'accrescimento.(...) Soluzione, quest'ultima, da condividere e riaffermare anche in considerazione del conforme avviso della dottrina largamente maggioritaria, la quale osserva che la posizione dell'istituto ex re certa non è diversa da quella dell'erede pro quota, in favore del quale opera senz'altro la c.d. forza espansiva della delazione testamentaria, che riguarda anche i beni ignorati o sopravvenuti;

- l'usufrutto generale è secondo la dottrina dominante un legato e non un'istituzione di erede (contra Cass. nn. 13310/02 e 2617/05, la quale ultima è puramente adesiva alla prima), e dunque neppure pro quota avrebbe potuto determinarsi l'accrescimento in favore del beneficiario della disposizione.

In mancanza di precisazione nell'istituzione, deve concludersi quindi per una attribuzione a titolo particolare.

Avv.Francesco Frigieri