Donazioni indirette automatiche fra coniugi



Una recente sentenza della Suprema Corte (Cass. Sez. III n.24160 del 4.10.2018) afferma che il marito che  fornisca il denaro affinché la moglie divenga proprietaria di un immobile non potrà chiedere la restituzione, né dell’immobile, né del denaro in quanto tale atto è riconducibile nell'ambito della donazione indiretta, così come sono ad essa riconducibili, finché dura il matrimonio, i conferimenti patrimoniali eseguiti spontaneamente volti a finanziare i lavori di ristrutturazione dell'immobile stesso. 

Tuttavia, dopo la separazione personale dei coniugi, analoga finalità non può automaticamente attribuirsi ai pagamenti fatti dal marito o alle spese sostenute per l'immobile in comproprietà, poiché in tale ultimo caso non può ritenersi più sussistente la finalità di liberalità e tali spese dovranno considerarsi sostenute da uno dei comproprietari in regime di comunione, con l'applicazione delle regole ordinarie ad essa relative. 

La pronuncia è sicuramente innovativa per aver siglato l'automatismo in forza del quale l'onere della prova dell'animus donandi debba ritenersi implicitamente assolto, almeno se il contributo è stato compiuto in costanza di matrimonio.

Ciò porterebbe ad escludere di regola l'indebito arricchimento, potendo il coniuge “fornitore” recuperare il donato soltanto in caso di ingratitudine.

Si tratta di una pronuncia, da un lato, decisamente favorevole ai coniugi destinatari di contributi patrimoniali da parte dell'altro coniuge, e dall'altro, decisamente penalizzante per questi ultimi, almeno in costanza di matrimonio. Secondo questa pronuncia, infatti, si tornerebbe al regime ordinario soltanto nel periodo post separazione.

Avv.Francesco Frigieri