La Cassazione agevola fiscalmente gli eredi pretermessi



Con ordinanza del 17 gennaio 2019, n. 1141, la Corte di Cassazione ha affermato che l’art 43 del d.lgs. n. 346 del 1990 sancisce una sorta di neutralità fiscale del negozio tra vivi, risultante da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, successivo all’apertura della successione, e volto alla reintegrazione  dei diritti dei legittimari, in quanto lo sottrae dall’ambito di applicazione dell’ordinaria imposta di registro, per assoggettarlo all’imposta di successione.

Il caso trattato era quello di un fratello che aveva ricevuto per testamento il legato di un immobile, ma di aver convenuto in giudizio l'altro fratello essendo, a suo dire, il legato ricevuto inferiore alla sua quota di legittima; tale giudizio era poi stato definito con una conciliazione attraverso la quale il legatario aveva lasciato nell'eredità l'immobile stesso ed ottenuto una liquidazione in denaro, sicuramente maggiore del valore dell'immobile, a tacitazione delle sue ragioni.

Con questa pronuncia, la Suprema Corte, affermerebbe il principio secondo il quale  quei negozi di sistemazione famigliare (transazioni) volte a risolvere una controversia (giudiale e non) fra eredi in ordine alla violazione della legittima, potrebbero ritenersi neutri da un punto di vista fiscale, semprechè si rientri nelle franchigie di cui alla Legge sulle successioni e donazioni (L.346/90).

Avv.Francesco Frigieri