La Cassazione tenta di penalizzare il patto di famiglia



Con ordinanza del 19 dicembre  2018, n. 32823, la Corte di Cassazione ha affermato che il patto di famiglia di cui agli artt. 768 bis segg. cod.civ. deve assogettarsi  all’imposta sulle donazioni per quanto concerne sia il trasferimento dell’azienda o della partecipazione dal disponente al discendente (fatto salvo il ricorso delle condizioni di esenzione di cui all’art. 3, co. 4 ter, d.lgs. 346/90), sia la corresponsione di somma compensativa della quota di legittima dall’assegnatario dell’azienda o della partecipazione ai legittimari non assegnatari; – quest’ultima corresponsione è assoggettata ad imposta in base all’aliquota ed alla franchigia relative non al rapporto tra disponente ed assegnatario, e nemmeno a quello tra disponente e legittimario, bensì a quello tra assegnatario e legittimario. 

Il caso trattato è quello clasisico del genitore  che lascia ad un figlio (assegnatario) l'azienda o la partecipazione e quest'ultimo liquidando la sorella  (non assegnataria) delle sue ragioni, in compensazione della sua quota di legittima, sconta l' applicazione dell'aliquota del 6%, oltre  ai 100.000 di franchigia.

E' scuramente una delle prime decisioni sul patto di famiglia che penalizzano l'istituto, già poco applicato in ragione della difficoltà di raggiungere un accordo economico fra le parti coinvolte.

Peraltro, la possibilità di rinunciare in tutto o in parte alla liquidazione e quindi rientrare nella franchigia, particolarmente modesta nel rapporto fra fratello, si scontra proprio con l'interesse dei non assegnatari, ad ottenere una liquidazione più alta possibile dall'operazione in quanto su questa posizione non ci si potrà più ritornare in sede di collazione per morte del disponente.

Avv.Francesco Frigieri