La donazione indiretta, non richiede la forma solenne, ma la prova dell'animus donandi



La Cassazione torna sul tema della natura del versamento delle somme versate in un conto cointestato; già lo aveva fatto a proposito delle donazioni indirette, con la sentenza delle Sezioni Unite del 27 luglio 2017, n.18725, poi più di recente con la sentenza del 28.2.2018 n. 4862 e da ultimo con la sentenza del 4.10.2018 n.24160.

Nella penultima sentenza appena richiamata (28.2.2018), viene, tuttavia,  precisato che la mera cointestazione del conto non costituisce già prova della donazione di metà della somma, sicchè l'intenzione di donare non emerge dall'atto o dagli atti utilizzati, ma solo, in via indiretta, dall'esame, necessariamente rigoroso, di tutte le circostanze di fatto del singolo caso, nei limiti in cui risultino tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio da chi ne abbia interesse.

Per chi quindi vorrà resistere alla richiesta di restituzione delle somme versate, occorrerà che si cauteli sul piano probatorio al fine di riuscire a provare il c.d. animus donandi.

Peraltro, l'ultima sentenza sopra richiamata (4.10.2018) si afferma che il marito che  fornisca il denaro affinché la moglie divenga proprietaria di un immobile (tipicamente donazione indiretta) non potrà chiederne la restituzione,in quanto tale atto è riconducibile nell'ambito della donazione indiretta, così come sono ad essa riconducibili, finché dura il matrimonio, i conferimenti patrimoniali eseguiti spontaneamente volti a finanziare i lavori di ristrutturazione dell'immobile stesso. 

Tuttavia, dopo la separazione personale dei coniugi, analoga finalità non può automaticamente attribuirsi ai pagamenti fatti dal marito o alle spese sostenute per l'immobile in comproprietà, poiché in tale ultimo caso non può ritenersi più sussistente la finalità di liberalità e tali spese dovranno considerarsi sostenute da uno dei comproprietari in regime di comunione, con l'applicazione delle regole ordinarie ad essa relative. 

Sembra quindi potersi concludere che i coniugi siano più avvantaggiati nelle prova dell' "animus donandi".

Avv.Francesco Frigieri