La Cassazione tassa anche la rinuncia all'usufrutto



La Cassazione prende in esame la tassazione della rinuncia abdicativa di usufrutto con la sentenza  del 28.1.2019 n.2252, affermando che debbano applicarsi le imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale.

Il caso riguardava una rinuncia senza corrispettivo ad un diritto di usufrutto nel quale in sede di appello era stata accolta la tesi del contribuente (vale a dire, l'applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa) e rigettata quella dell'amministrazione. La sentenza della Ctr Lombardia è stata alla fine cassata dal giudice di legittimità.

Nell'ultimo grado di giudizio è stato osservato che la rinuncia a un diritto reale è equiparata dalla legge fiscale a un trasferimento (e perciò all'atto che la reca si deve applicare l'imposizione proporzionale).

In particolare è stato osservato che anche "la rinuncia all'usufrutto rientra a pieno titolo tra questi ultimi atti, essendo l'usufrutto un tipico diritto reale di godimento",per cui "il venir meno della cosiddetta imposta di consolidazione, alla luce delle comuni regole deducibili dall'ordinamento tributario, ha comportato l'assenza di imposizione ove il consolidamento derivi da un fatto (morte dell'usufruttuario, scadenza del termine), ma non ove il trasferimento derivi da un atto negoziale, cioè da uno specifico atto ben distinto dall'atto di separazione della proprietà dall'usufrutto". "Non non vi sarebbe alcun logico motivo per assoggettare ad imposta la cessione dell'usufrutto di cui all'art. 980 c.c. e non la rinuncia negoziale al diritto stesso, che arreca al nudo proprietario un arricchimento identico a quello conseguito da chi riceve l'usufrutto". 

Avv.Francesco Frigieri