La Cassazione ritorna sull'accertamento della natura delle polizze unit linked con una pronuncia del 5 marzo 2019, n.6319.
La fattispecie ha riguardato un'azione di nullità di una polizza (per asserita mancanza del rischio demografico) il cui premio - 1 milione di euro versati in un’unica soluzione - era stato investito nell’acquisto di quote di un fondo d’investimento, il cui valore si era dimezzato dopo pochi mesi a causa del noto “crack Madoff”.
La polizza garantiva ai beneficiari la corresponsione (alla morte del contraente) di una somma di valore pari a quello delle quote dei fondi nei quali il premio era stato investito, oltre ad un capitale aggiuntivo pari allo 0,1% del controvalore delle quote, ma con un cap di 15 mila euro.
La Cassazione accoglie la domanda dell'assicurato verso la sentenza d’appello che aveva proclamato la validità della polizza in questione, affermando il seguente principio:
nelle polizze unit linked, caraterizzate dalla componente causale mista (finanziaria ed assicurativa sulla vita) anche ove sia prevalente la causa finanziaria, la parte qualificata come assicurativa deve comunque rispondere ai principi dettati dal codice civile, dal codice delle assicurazioni e dalla normativa secondaria, ad essi collegata, con particolare riferimento alla ricorrenza del rischio demografico rispetto al quale il giudice di merito deve valutare l'entità della copertura assicurativa che, avuto riguardo alla natura, mista della causa contrattuale , dovrà essere vagliata con specifico riferimento all'ammontare del premio versato dal contraente , all'orrizzonte temporale ed alla tipologia dell'investimento .
Il Giudice di merito dovrà valutare con adeguata e logica motivazione se, in relazione a tali indici, la misura prevista sia in grado di integrare concretamente il rischio demografico.
Avv.Francesco Frigieri