Patrimonio immobiliare, la sofferenza dei proprietari-locatori sull'Imu.



La Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza n.6882 del 9 marzo 2019, affronta un tema interessante circa la liceità della clausola di un contratto di locazione che onerava il conduttore di manlevare il proprietario dell'obbligo di imposta ICI- IMU.

Il conduttore, infatti, aveva sostenuto la nullità della clausola per violazione dell'art. 53 Cost, (di obbligare chiunque in ragione della propria capacità contributiva) richiamando un principio affermato dalla Cassazione nel lontano 1985, con la sentenza n.5, (peraltro riferito alle imposte dirette)  poi contraddetto, o meglio precisato, da altra sentenza a Sezioni Unite dello stesso anno , n.6645.

Le Sezioni Unite del 9 marzo 2019, ricalcano il principio interpretativo della sentenza sempre delle Sezioni Unite del 1985, n.6645, ribadendo la distinzione, da un lato,  tra traslazione di imposta, (non ammissibile), con, la pattuizione, dall'altro lato, del rimborso dell'imposta (ammissibile).

In pratica, è stata affermata la liceità della clausola, ossia la validità della pattuizione fra proprietario-locatore e condutture-inquilino di prevedere l'obbligazione di pagare le imposte (quali ICI-IMU) a carico di quest'ultimo, intese come integrazione o voce del canone,  ma non certo come traslazione di imposta.

D'altra parte, nei contratti di locazione ad uso diverso dall'abitativo vengono sottratte all'autonomia contrattuale clausole, come la durata, l'indennità di avviamento, ma non certo la regolazione o determinazione del canone che rimane libera e quindi potenzialmente  integrabile anche dal rimborso delle imposte sulla proprietà. 

Peraltro, le imposte sulla casa non seguono un regime che attiene alla capacità contributiva del proprietario, ma la consistenza e destinazione del bene, concesso in locazione al conduttore.

Avv.Francesco Frigieri