Patrimonio Immobiliare, le sanzioni contestate per ICI/IMU non si trasmettono agli eredi



Una recente ordinanza della Cassazione, 6 marzo 2019, n.6500, richiama un principio della L.689/1981 secondo cui l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi.

Il caso riguardava un contenzioso nel quale era contestato l'obbligo del pagamento dell’imposta comunale sugli immobili (ICI); nel corso del procedimento muore  il contribuente e la Cassazione ha ritenuto di dover dare continuità all’orientamento secondo cui, ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), «un’area è da considerarsi fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo; ciò determina quella che può considerarsi una vera e propria “impennata” di valore rilevante ai fini fiscali.» (così, Cass. S.U. n. 25505/2006; v. anche Cass. Sez. trib. n. 4952/2018).

I giudici della Sezione Tributaria della Suprema Corte, a tal proposito, hanno poi riaffermato l’indirizzo interpretativo secondo cui le sanzioni pecuniarie amministrative, previste per la violazione delle norme tributarie, hanno carattere afflittivo, onde devono inquadrarsi nella categoria dell'illecito amministrativo di natura punitiva, disciplinato dalla L. 24 novembre 1981 n. 689, essendo commisurate alla gravità della violazione e alla personalità del trasgressore, con la conseguenza che ad esse si applica il principio generale sancito dall'art. 7 della L. n. 689 cit., «secondo cui l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi» (cfr. Cass. Sez. trib. n. 13894/2008 e n. 25644/2018).

Avv. Francesco Frigieri