Conto corrente cointestato e successione



Con ordinanza del 3.9.2019 n.21936, la Suprema Corte prende posizione su una fattispecie ricorrente nella prassi, ossia l'intestazione di un conto e relativo dossier titoli da parte dell'originario titolare  ad altri, nel caso familiari.

Ebbene la Corte sostiene che, salvo diversa volontà delle parti, tale atto è di per sè atto unilaterale idoneo a trasferire la legittimazione ad operare sul conto, ma non anche la titolarità del credito, in quanto il trasferimento della proprietà del contenuto di un conto corrente è una forma di cessione del credito e, quindi, presuppone un contratto fra cedente (l'originario titolare)  e cessionario (il successivo contitolare).

In altre parole, mentre l'art. 1298  c.c. sigla la presunzione di contitolarità del contenuto del conto, sancendone una solidarietà attiva nei confronti della Banca e quindi un'esigibilità delle somme da parte dei cointestatari, la recente sentenza precisa però che occorra accertarne la  titolarità in concreto che deve evidentemente essere provata attraverso il contratto sottostante (qualificato cessione di credito): ma ben potrebbe essere anche una donazione indiretta (come, peraltro, affermato dalla Suprema Corte a sezioni unite con la sentenza del 27.7.2017, n.18725), oppure un contratto a favore di terzo con prestazioni da eseguirsi dopo la morte dello stipulante.

Pare che ques'utimo orientamento superi quello precedente affermato  da Cass. 2014/12385  e Cass. 2002/15231, secondo il quale in caso di cointestazione del conto  si realizza una solidarietà dal lato attivo dell’obbligazione, che sopravvive alla morte di uno dei contitolari, sicchè il contitolare ha diritto di chiedere, anche dopo la morte dell’altro, l’adempimento dell’intero saldo del libretto di deposito a risparmio e l’adempimento così conseguito libera la banca verso gli eredi dell’altro contitolare.