Polizze vita: quale il criterio per la liquidazione dell'indennità ai beneficiari?



Le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n.11421 del 30.4.2021 risolve un contrasto fra orientamenti in ordine al criterio per la liquidazione dell'indennità ai beneficiari di una polizza vita.
 
Entrambi gli orientamenti partivano dall'assunto che a fronte di designazioni  dei beneficiari con il richiamo a categorie generiche come "eredi legittimi", il diritto conseguente non traesse fonte e regolamentazione nella successione, ma nel contratto di polizza, assolutamente autonomo, qualificabile come atto tra vivi con effetti post mortem.
 
In pratica era, ed è pacifico, che l'indennità viene acquisita dai beneficiari iure proprio e non iure successionis.
 
In particolare, l'orientamento che si era formato sino alle ultime pronunce del 2015, sosteneva che di fronte ad una pluralità di creditori (seppur definiti genericamente eredi, la prestazione dell'assicurazione dovesse essere divisa in modo uguale a prescindere dallo status e dal rapporto di parantela e relative quote derivanti da un'ipotetica successione. (In questo senso Cass. n.9388/1994- 4484/1996-15407/2000-5119/2002-6531/2006)
 
Con la sentenza n.19210/2015, la Cassazione, tuttavia, non mette in discussione  la natura del contratto, (atto tra vivi con effetti post mortem) quanto l'interpretazione sulla misura delle quote per la liquidazione dell'indennità  che avrebbe dovuto seguire le regole proporzionali della successione.
 
Le successive sentenze n.26606/2016 e 25635/2018 si sono riallineate, invece,  al precedente ed iniziale orientamento.
 
Le Sezioni Unite, con la sentenza in commento, dopo aver ripercorso anche gli orientamenti dottrinali sul punto anche con riferimento alla premorienza di qualche beneficiario rispetto al contraente assicurato, affermandone l'acquisizione del diritto  iure hereditatis, nel ribadire che l'eventuale disposizione testamentaria del contraente assicurato non rileverebbe sulla precedente designazione dei beneficiari, (salva  che non ci sia un'espressa volontà in tal senso), prende definitivamente posizione sul punto affermando che:
 
- la designazione generica dei beneficiari negli eredi legittimi, non  comporta l'applicazione dei  criteri di ripartizione previsti per la legge nelle successioni, talchè la liquidazione dell'indennità dovuta ai beneficiari da parte dell'assicuratore deve avvenire  in quote uguali.
 
-in caso di premorienza di un beneficiario, in mancanza di revoca del beneficio e salva diversa disposizione dello stipulante, il diritto del beneficiario premorto si trasferisce agli eredi  non iure proprio ma iure hereditatis e quindi in proporzione delle rispettive quote ereditarie, ma partendo dalla uguale quota spettante agli originari beneficiari.
 
Nel caso di specie, i beneficiari erano due e quindi la liquidazione dell'indennità doveva seguire le quote uguali, mentre per effetto della premorienza di uno dei due beneficiari, gli eredi dovevano essere liquidati del 50% del loro dante causa, in ragione delle quote previste dalla legge per la successione, essendo subentrati al beneficiario premorto iure hereditatis. 
 
 
Avv.Francesco Frigieri