Interessante ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, depositata il 20 maggio 2026, n. 15315, in tema di liberalità indirette, trasferimenti bancari dall’estero e imposta di donazione.
Il caso riguarda un ingente trasferimento di denaro e titoli, pari a oltre 8,2 milioni di euro, proveniente da disponibilità detenute all’estero dalla madre della contribuente e confluito nella sfera patrimoniale della figlia.
La contribuente aveva sostenuto che non si trattasse di una liberalità, ma di un’operazione diversa, prospettando anche la natura di mutuo infruttifero.
La Cassazione, tuttavia, ha confermato la legittimità dell’avviso dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo applicabile l’art. 56-bis del D.Lgs. n. 346/1990 e l’imposta di donazione nella misura dell’8%.
Il punto centrale è questo: quando, nell’ambito di un procedimento fiscale, emerge un trasferimento patrimoniale gratuito, privo di causa reddituale e non adeguatamente giustificato come mutuo o altra operazione onerosa, l’Amministrazione può riqualificarlo come liberalità indiretta imponibile.
Detta in modo molto pratico: non basta dire “non era reddito”. Perché se non è reddito, non è mutuo, non è restituzione, non è pagamento, non è investimento, il Fisco comincia a guardarlo come una donazione. E, su somme milionarie, guarda con una certa attenzione: non proprio con la lente d’ingrandimento, più con il microscopio elettronico.
Il principio affermato dalla Cassazione
Secondo la Corte, l’art. 56-bis del Testo Unico successioni e donazioni consente l’accertamento delle liberalità diverse dalle donazioni quando ricorrono due condizioni:
- l’esistenza della liberalità risulta da dichiarazioni rese dall’interessato nell’ambito di procedimenti diretti all’accertamento di tributi;
- la liberalità determina un incremento patrimoniale superiore alla soglia prevista dalla norma.
La Cassazione precisa che non occorre necessariamente una dichiarazione formalmente qualificata come “donazione” o “liberalità”.
È sufficiente che dalla dichiarazione del contribuente emerga un trasferimento patrimoniale gratuito, ossia un arricchimento del beneficiario e un corrispondente depauperamento del disponente, senza contropartita.
La “confessione” della liberalità, quindi, non deve essere intesa in senso tecnico-formale, ma come emersione del fatto economico: il contribuente dichiara di aver ricevuto una somma, ne esclude la natura reddituale e non prova una diversa causa giustificativa.
Bonifico bancario e liberalità indiretta
Un altro passaggio importante riguarda la qualificazione del bonifico.
La Corte conferma l’orientamento secondo cui il trasferimento di denaro tramite bonifico può integrare, ai fini tributari, una liberalità indiretta.
Anche se sul piano civilistico possono porsi questioni diverse, sul piano fiscale rileva il fatto economico: un patrimonio si impoverisce, un altro si arricchisce e manca una contropartita.
Per la Cassazione, l’ordine di bonifico alla banca è lo strumento tecnico attraverso il quale si realizza l’attribuzione gratuita.
Perché non è stato riconosciuto il mutuo infruttifero
La contribuente aveva sostenuto che l’operazione fosse riconducibile a un mutuo infruttifero.
La Corte, però, ha valorizzato diversi elementi contrari:
- l’assenza di prova chiara dell’obbligo restitutorio;
- la mancanza di indicazioni sulle ragioni del presunto mutuo;
- l’assenza di tempi certi di restituzione;
- il fatto che il riferimento al mutuo fosse emerso solo successivamente;
- l’insufficienza delle parziali restituzioni a dimostrare la reale natura dell’operazione.
Il messaggio operativo è netto: un trasferimento familiare di importo rilevante non può essere qualificato come mutuo solo a posteriori.
Serve una documentazione preventiva, coerente e tracciabile.
L’aliquota applicabile: perché l’8%
Altro punto decisivo: la Cassazione conferma l’applicazione dell’aliquota dell’8%.
Secondo la Corte, quando la liberalità emerge non per registrazione volontaria, ma a seguito di accertamento dell’Amministrazione finanziaria ex art. 56-bis, trova applicazione l’aliquota massima.
Solo nel caso di registrazione volontaria possono trovare applicazione le aliquote ordinarie previste in base al rapporto di parentela.
Quindi, nel caso di liberalità “emerse” in sede di controllo fiscale, il contribuente può perdere il beneficio del trattamento ordinario e subire l’aliquota più elevata.
FAQ PatrimoniaHub
1. Un bonifico da genitore a figlio è sempre una donazione?
No. Può avere diverse causali: mutuo, rimborso, pagamento, gestione fiduciaria, restituzione di somme, anticipazione, investimento o liberalità. Tuttavia, se manca una causa documentata e il trasferimento produce un arricchimento gratuito, può essere riqualificato come liberalità indiretta.
2. Se il contribuente non dichiara espressamente “è una donazione”, l’Agenzia può comunque tassare?
Sì. Secondo la Cassazione, non serve una dichiarazione formalmente qualificata come donazione. È sufficiente che emerga un trasferimento patrimoniale gratuito, senza contropartita, nell’ambito di un procedimento fiscale.
3. Cosa significa “liberalità risultante da dichiarazioni del contribuente”?
Significa che, durante un controllo fiscale, il contribuente rende dichiarazioni dalle quali emerge il fatto economico dell’attribuzione gratuita: una somma è stata ricevuta, non è reddito e non risulta provata una diversa causa onerosa.
4. Il bonifico bancario può essere considerato liberalità indiretta?
Sì. La Cassazione conferma che il bonifico può essere lo strumento attraverso cui si realizza una liberalità indiretta fiscalmente rilevante.
5. Se il trasferimento proviene dall’estero cambia qualcosa?
Non in senso favorevole al contribuente. Anzi, le disponibilità estere richiedono una particolare attenzione probatoria, soprattutto quando emergono in sede di accertamento fiscale.
6. Come si prova che il trasferimento era un mutuo?
Occorre documentare in modo chiaro:
- l’accordo tra le parti;
- l’obbligo di restituzione;
- l’importo;
- le tempistiche di rimborso;
- eventuali rate o modalità di restituzione;
- la causale dei bonifici;
- la coerenza tra comportamento delle parti e natura del mutuo.
La prova non deve essere costruita dopo l’accertamento: deve esistere prima.
7. Le restituzioni parziali bastano a dimostrare il mutuo?
Non necessariamente. Per la Cassazione, le restituzioni parziali non sono decisive se non è dimostrato il collegamento diretto con l’originario trasferimento e se manca una prova complessiva dell’obbligo restitutorio.
8. Perché è stata applicata l’aliquota dell’8%?
Perché la liberalità non era stata registrata volontariamente, ma è emersa a seguito di accertamento fiscale. In questi casi, secondo l’orientamento della Cassazione, si applica l’aliquota massima dell’8%., extra franchigia.
9. Se il trasferimento fosse stato registrato spontaneamente, sarebbe cambiato qualcosa?
Sì. La registrazione volontaria può consentire l’applicazione delle aliquote ordinarie in base al rapporto di parentela, con eventuale franchigia. L’emersione in sede di accertamento, invece, espone al trattamento più gravoso.
10. Qual è l’errore più frequente nelle famiglie?
Pensare che tra genitori e figli “tanto è tutto in famiglia” e che quindi non serva formalizzare nulla.
È l’errore classico: quello che nasce come gesto affettivo può diventare, anni dopo, un problema fiscale, successorio o probatorio. Il patrimonio ama la famiglia, ma preferisce le causali scritte bene.
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