La Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 42/2026, del 20.2.2026, affronta un caso molto interessante di riorganizzazione familiare:
- Conferimento delle partecipazioni in due società operative in una holding newco
- Applicazione del realizzo controllato ex art. 177, comma 2, TUIR
- Successiva donazione della nuda proprietà delle quote della holding dal padre ai figli
- Applicazione dell’art. 16 TUSD per la determinazione della base imponibile
Il cuore della questione
Il padre detiene quote della Società Beta.
I figli detengono quote della Società Alfa (e parte di Beta).
Si decide di:
Costituire una holding
Conferire entrambe le partecipazioni nella holding con realizzo controllato
Donare ai figli la nuda proprietà delle quote della holding
Il punto critico è questo:
Dopo il conferimento, il patrimonio netto della holding risulta inferiore alla somma dei patrimoni netti delle due società operative.
Conseguenza?
La base imponibile della donazione (calcolata ex art. 16 TUSD sul patrimonio netto della holding) è più bassa rispetto a quella che si sarebbe avuta donando direttamente le quote della Società Beta.
L’analisi dell’Agenzia
L’Agenzia applica il test dell’art. 10-bis L. 212/2000, che richiede tre elementi:
- Vantaggio fiscale indebito
- Assenza di sostanza economica
- Essenzialità del vantaggio fiscale
Primo punto: esiste un vantaggio fiscale?
Sì.
Il minor valore del patrimonio netto della holding comporta una minore imposta di donazione.
⚠️ È un vantaggio “indebito”?
Secondo l’Agenzia, sì.
Perché contrasta con la ratio dell’art. 16 TUSD:
la norma vuole garantire una base imponibile coerente con la reale capacità contributiva.
Qui, invece, attraverso il conferimento, si “abbassa” il valore imponibile rispetto a quello che sarebbe stato donando direttamente le quote della società operativa.
Ma l’operazione è abusiva?
Ed ecco il passaggio interessante.
Nonostante l’esistenza di un vantaggio fiscale indebito, l’Agenzia conclude che:
l’operazione NON è priva di sostanza economica.
La holding:
- consente gestione unitaria di gruppo
- centralizza la tesoreria
- introduce clausole antistallo
- previene conflittualità future
- facilita il passaggio generazionale
Questi effetti sono reali, organizzativi, strutturali.
Non siamo davanti a un “guscio fiscale”.
E quindi? In assenza del requisito della mancanza di sostanza economica, l’operazione non può essere qualificata come abusiva.
Risultato finale:
Niente abuso del diritto, pur in presenza di un vantaggio fiscale ritenuto indebito.
Un equilibrio sottile. Molto sottile.
FAQ operative
1️⃣ Il realizzo controllato ex art. 177 TUIR è un regime neutrale?
No. Non è neutralità piena. È un criterio di determinazione del valore di realizzo che può comportare continuità dei valori fiscali se il patrimonio netto iscritto coincide con il costo fiscale
2️⃣ La base imponibile della donazione di quote di S.r.l. come si determina?
Ai sensi dell’art. 16 TUSD, sul valore proporzionale del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio, tenendo conto delle variazioni sopravvenute.
3️⃣ Se un’operazione genera un vantaggio fiscale indebito è automaticamente abusiva?
No. Devono concorrere tutti e tre i presupposti dell’art. 10-bis: vantaggio indebito, assenza di sostanza economica, essenzialità del vantaggio.
4️⃣ La presenza di valide ragioni organizzative salva sempre l’operazione?
Solo se sono reali, non marginali e producono effetti significativi diversi dal risparmio fiscale.
5️⃣ Qual è il vero rischio nelle holding familiari?
Non è l’art. 177.
Non è l’art. 16 TUSD.
È l’incoerenza tra struttura giuridica e finalità reale.
La pianificazione patrimoniale è architettura.
Ma se le fondamenta sono solo fiscali, la prima scossa normativa può far crollare tutto.
E noi, come professionisti, dobbiamo progettare per durare.
Avv. Francesco Frigieri
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