➡️ Il caso
Due coniugi avevano costituito un fondo patrimoniale sui propri beni, invocando la tutela dei bisogni della famiglia.
Una banca, creditrice in virtù di una fideiussione prestata dal marito, ha promosso azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., sostenendo che l’atto sottraeva i beni alla garanzia patrimoniale.
Il Tribunale e poi la Corte d’Appello di Catania hanno accolto la domanda.
I coniugi ricorrevano in Cassazione, mentre la società creditrice proponeva ricorso incidentale.
⚖️ La decisione (Cass. Civ., Sez. III, ord. 10 ottobre 2025 n.27178)
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, chiarendo che il fondo patrimoniale non costituisce uno “scudo” impenetrabile:
“Il fondo garantisce i bisogni della famiglia, ma non elimina il principio di responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c.”
Pertanto, se la costituzione del fondo comporta pregiudizio alle ragioni dei creditori, può essere revocato ex art. 2901 c.c. come atto a titolo gratuito.
È irrilevante che i debiti siano sorti da fideiussione all'attività di impresa.
📚 (Cass. 7 luglio 2007, n. 15310; Cass. 28 maggio 2020, n. 10166; Cass. 25 ottobre 2021, n. 29983)
Nessuna revocatoria sui beni già ipotecati
Quando l’ipoteca è anteriormente iscritta rispetto all’atto di disposizione, manca l’“eventus damni”:
“L’atto dispositivo successivo non priva il creditore ipotecario del diritto di sequela; la revocatoria sarebbe una inutile superfetazione.”
📚 (Cass. 17 marzo 2023, n. 7876; Cass. 22 giugno 2020, n. 12121)
📍Spunti per i professionisti
- La Cassazione conferma l’impostazione funzionale e sostanziale dell’azione revocatoria: ciò che conta non è l’intenzione del debitore, ma l’effetto pregiudizievole dell’atto.
- La tutela della famiglia non giustifica atti di protezione patrimoniale se successivi al sorgere del credito.
- Per chi pianifica patrimoni familiari: attenzione a non utilizzare il fondo patrimoniale come garanzia di protezione, anche perché qualora il debito non esistesse al momento della costituzione, rimane sempre il problema di dimostrare che l’obbligazione era stata contratta per debiti estranei ai bisogni della famiglia; non sempre facile.
- Nel caso specifico, la fideiussione all’attività di impresa rientrebbe nei bisogni della famiglia e quindi e comunque pignorabile il bene vincolato in fondo.
❓FAQ PatrimoniaHub
🟦 1. Il fondo patrimoniale può essere revocato anche se costituito da entrambi i coniugi?
Sì. Anche se stipulato da entrambi, il fondo è un atto a titolo gratuito e può essere revocato se arreca pregiudizio ai creditori (art. 2901 c.c.).
🟦 2. Se il debito è sorto per l’attività d’impresa di uno dei coniugi, vale la protezione dell’art. 170 c.c.?
La protezione è per la fase esecutiva e non riguarda la revocatoria, se il debito era stato contratto prima della costituzione del fondo.
🟦 3. Un creditore con ipoteca iscritta prima della costituzione del fondo può agire in revocatoria?
No. L’ipoteca garantisce già il diritto di sequela: non sussiste pregiudizio, quindi la revocatoria è superflua.
🟦 4. Qual è il momento rilevante per valutare la frode del fideiussore?
Il momento in cui viene prestata la fideiussione, non quando il debitore principale diventa inadempiente.
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