Nella dichiarazione di successione, il saldo del conto corrente comunicato dalla banca non sempre rappresenta correttamente il patrimonio esistente al momento della morte.
Può infatti accadere che il de cuius abbia acquistato titoli di Stato prima del decesso, ma che la banca abbia addebitato il relativo controvalore sul conto soltanto nei giorni successivi.
In questo caso, quale importo deve essere indicato nell’attivo ereditario?
Con la risposta a interpello n. 131 del 25 giugno 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:
occorre considerare il momento in cui l’operazione di acquisto si è perfezionata, non la successiva data di contabilizzazione bancaria.
Il caso
La titolare del conto corrente era deceduta alle ore 22.00 del 22 aprile 2025.
Nella stessa giornata, alle ore 9.34, la banca aveva eseguito un ordine di acquisto di un buono ordinario del Tesoro.
L’operazione risultava quindi effettuata prima della morte, ma il relativo addebito sul conto corrente riportava come data valuta il 24 aprile 2025, ossia due giorni dopo il decesso.
La certificazione bancaria rilasciata agli eredi indicava un saldo che non teneva conto dell’acquisto del BOT, poiché l’operazione non era stata ancora regolata contabilmente alla data di apertura della successione.
Gli eredi chiedevano quindi se dovessero dichiarare:
- il saldo contabile più elevato certificato dalla banca;
- oppure il saldo effettivo, già ridotto dell’importo utilizzato per acquistare il titolo di Stato.
La base imponibile si determina alla data del decesso
Ai fini dell’imposta di successione, il valore netto dell’asse ereditario è dato dalla differenza tra:
- il valore dei beni e dei diritti esistenti alla data di apertura della successione;
- le passività e gli oneri deducibili.
L’attivo ereditario deve quindi essere ricostruito facendo riferimento alla situazione patrimoniale realmente esistente nel momento della morte.
Per i conti correnti bancari, rileva il credito effettivamente vantato dal correntista verso la banca in quel preciso momento.
Non è necessariamente decisivo il dato formale risultante dall’estratto conto o dalla certificazione bancaria.
Nel rapporto di conto corrente, le annotazioni delle singole operazioni hanno valore contabile e dichiarativo.
Il saldo effettivo dipende invece dalle operazioni attive e passive che si sono già perfezionate e che sono destinate a confluire nel conto.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, per individuare il saldo rilevante nella successione bisogna quindi stabilire quando ciascuna operazione si è perfezionata.
La mera circostanza che l’addebito sia stato registrato successivamente non può modificare la consistenza patrimoniale esistente al momento della morte.
In altri termini, la contabilità bancaria fotografa l’operazione, ma non sempre coincide temporalmente con il momento in cui essa ha già prodotto i propri effetti giuridici.
Perché conta la data dell’operazione?
Nel caso dei titoli dematerializzati è necessario distinguere:
- la data dell’operazione;
- la data del regolamento contabile.
La prima individua il momento in cui l’ordine viene eseguito e l’acquisto si perfeziona.
La seconda riguarda la successiva liquidazione del controvalore e la relativa annotazione sul conto corrente.
L’Agenzia richiama la distinzione, prevista anche dalla disciplina europea, tra la negoziazione e il successivo periodo di regolamento.
La data valuta non determina quindi il momento dell’acquisto, ma soltanto quello in cui l’operazione viene contabilmente regolata.
Nel caso esaminato, l’ordine di acquisto del BOT risultava eseguito alle ore 9.34 del 22 aprile 2025.
Il decesso era avvenuto alle ore 22.00 dello stesso giorno.
Al momento della morte:
- l’acquisto del titolo era già stato perfezionato;
- il denaro destinato al pagamento non rappresentava più una libera disponibilità sul conto;
- nel patrimonio della defunta era entrato il titolo di Stato;
- restava soltanto da completare il regolamento contabile dell’operazione.
Il successivo addebito del 24 aprile non modificava quindi la composizione dell’asse ereditario esistente alla data del decesso.
La questione assume particolare rilevanza perché i titoli del debito pubblico, compresi i buoni ordinari del Tesoro, sono esclusi dall’attivo ereditario imponibile ai sensi dell’art. 12 TUSD.
L’acquisto aveva dunque trasformato una somma di denaro normalmente soggetta all’imposta di successione in un titolo esente.
Poiché l’operazione era stata validamente eseguita prima del decesso, nell’attivo imponibile non doveva essere incluso:
- né il BOT;
- né il denaro ormai utilizzato per il suo acquisto.
I titoli di Stato non sono assoggettati all’imposta successoria e, secondo la prassi richiamata dall’Agenzia, non sussiste neppure l’obbligo di indicarli nella dichiarazione di successione.
Gli eredi non sono necessariamente vincolati al saldo indicato nella certificazione bancaria, quando dispongano di documentazione idonea a dimostrare che alcune operazioni si erano già perfezionate prima del decesso.
Nel caso concreto, l’“avviso di conferma dell’operazione in titoli” attestava:
- la data dell’ordine;
- l’orario di esecuzione;
- il titolo acquistato;
- il relativo controvalore;
- la successiva data valuta.
Sulla base di questo documento, gli eredi potevano sottrarre dal saldo contabile comunicato dalla banca l’importo utilizzato per l’acquisto del BOT.
Il principio affermato dall’Agenzia ha una portata più ampia.
Per ricostruire la consistenza di un conto corrente al momento della morte, occorre considerare tutte le operazioni già perfezionate prima del decesso, anche se registrate successivamente.
Ciò può riguardare, ad esempio:
- acquisti o vendite di strumenti finanziari;
- bonifici già eseguiti;
- addebiti già perfezionati;
- accrediti derivanti da operazioni concluse;
- disposizioni impartite ed eseguite prima della morte.
Occorre però distinguere le operazioni realmente perfezionate dai semplici ordini:
- ancora revocabili;
- non eseguiti;
- rimasti pendenti;
- privi di conferma da parte dell’intermediario.
La sola disposizione impartita dal cliente potrebbe non essere sufficiente se la banca non l’aveva ancora eseguita.
Il medesimo criterio può operare anche in senso opposto.
Se il de cuius aveva venduto un titolo prima della morte, ma il ricavato era stato accreditato sul conto soltanto successivamente, nell’asse ereditario potrebbe dover essere considerato il credito derivante dalla vendita e non il titolo ormai ceduto.
Non conta quindi la data in cui l’importo compare materialmente sul conto, ma il momento in cui l’operazione ha prodotto i suoi effetti.
Il principio
Nella dichiarazione di successione, il saldo bancario deve essere ricostruito considerando le operazioni perfezionate prima del decesso, anche quando la relativa contabilizzazione sia avvenuta successivamente.
Nel caso di acquisto di titoli di Stato:
- rileva la data di esecuzione dell’operazione;
- non è decisiva la successiva data valuta;
- il controvalore già investito deve essere sottratto dal saldo contabile;
- il titolo di Stato acquistato prima della morte resta escluso dall’attivo ereditario imponibile
Faq
1. Il saldo indicato dalla banca deve essere sempre riportato nella dichiarazione di successione?
No. La certificazione bancaria è un documento fondamentale, ma può essere rettificata quando non tenga conto di operazioni già perfezionate prima del decesso.
2. Qual è la differenza tra data di esecuzione e data valuta?
La data di esecuzione indica il momento in cui l’operazione viene effettuata. La data valuta riguarda invece il successivo regolamento contabile sul conto corrente.
3. Un titolo acquistato prima della morte, ma contabilizzato dopo, appartiene all’eredità?
Sì. Se l’acquisto si era già perfezionato, il titolo era entrato nel patrimonio del de cuius prima della morte.
4. Il valore del BOT deve essere indicato nell’attivo ereditario?
No. I titoli del debito pubblico indicati dall’art. 12 TUSD sono esclusi dall’attivo ereditario soggetto a imposta.
5. Il denaro utilizzato per acquistare il BOT deve essere dichiarato?
No, se l’acquisto era già stato eseguito prima del decesso. Quel denaro non costituiva più una disponibilità del conto.
6. È sufficiente che il de cuius abbia impartito l’ordine?
Non necessariamente. Occorre dimostrare che l’ordine sia stato effettivamente eseguito e che l’operazione si sia perfezionata prima della morte.
7. Quale documento può provare l’esecuzione dell’operazione?
L’avviso di conferma dell’operazione, la contabile bancaria, la nota di eseguito o altra documentazione rilasciata dall’intermediario.
8. Cosa accade se l’ordine viene eseguito dopo il decesso?
In quel caso, il denaro potrebbe dover essere considerato ancora presente sul conto al momento dell’apertura della successione, salvo una diversa valutazione della validità e degli effetti dell’ordine.
9. Lo stesso criterio vale per la vendita di titoli?
Sì. Se la vendita si era perfezionata prima della morte, può rilevare il credito derivante dal corrispettivo, anche se l’accredito sul conto è avvenuto successivamente.
10. La data valuta è sempre irrilevante?
Non è irrilevante sul piano bancario e contabile, ma non individua necessariamente il momento in cui l’operazione ha prodotto effetti giuridici.
11. Gli eredi devono chiedere alla banca una certificazione corretta?
È opportuno farlo. In mancanza, possono comunque utilizzare la documentazione dell’operazione per giustificare il saldo indicato nella dichiarazione di successione.
12. Questa ricostruzione può essere contestata dall’Agenzia delle Entrate?
Sì. Gli eredi devono conservare documentazione completa e coerente che dimostri il perfezionamento dell’operazione prima del decesso.
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