La recente sentenza della Cassazione civile, Sez. II, sentenza 26 febbraio 2026 n. 4376 affronta un tema centrale nella pianificazione del passaggio generazionale: la corretta qualificazione di alcune operazioni come patto di famiglia e la conseguente necessità della forma dell’atto pubblico, a pena di nullità.
Una decisione molto interessante perché dimostra come la sostanza economica dell’operazione prevalga sulla forma con cui le parti pensano di definirla.
Vediamo cosa è successo.
⚖️ Il caso
Una famiglia imprenditoriale aveva raggiunto nel 2008 un articolato accordo di riorganizzazione societaria con l’obiettivo di redistribuire le attività tra i figli:
- a un figlio sarebbe stata attribuita la società operativa che produceva mobili;
- agli altri figli la società immobiliare proprietaria degli immobili aziendali;
- erano previsti conguagli e compensazioni tra i fratelli;
- ai genitori venivano riconosciuti diritto di abitazione e rendita vitalizia.
L’accordo era stato poi modificato da successive transazioni.
Uno dei figli si rese inadempiente agli impegni assunti, per cui si aprì il contenzioso.
Il punto centrale della causa divenne allora questo:
👉 quell’accordo era un semplice contratto tra familiari o un vero patto di famiglia?
🧩 La questione giuridica
Il figlio convenuto sostenne che l’accordo fosse un patto di famiglia nullo, perché non stipulato con atto pubblico, come richiesto dall’art. 768-ter c.c.
La Corte d’Appello aveva invece escluso tale qualificazione, ritenendo che:
- i figli fossero già soci delle società;
- non vi fosse un vero trasferimento dell’azienda ai discendenti;
- l’accordo fosse semplicemente una redistribuzione delle partecipazioni.
🧠 Il principio affermato dalla Cassazione
La Cassazione ha criticato questa impostazione.
Secondo la Corte:
➡️ per qualificare un patto di famiglia non conta se i figli siano già soci, o meno.
Ciò che rileva è:
- lo scopo dell’operazione;
- la riorganizzazione dell’assetto societario in vista della continuità dell’impresa;
- il trasferimento (anche parziale) dell’azienda o delle partecipazioni ai discendenti.
Se l’accordo è diretto a disciplinare anticipatamente il passaggio generazionale dell’impresa, può configurare un patto di famiglia, anche se:
- i discendenti sono già soci;
- il trasferimento riguarda solo quote parziali;
- sono previsti conguagli tramite liberalità o altri strumenti.
In questi casi:
⚠️ la forma dell’atto pubblico è obbligatoria a pena di nullità.
La Corte ha quindi cassato la sentenza e rinviato alla Corte d’Appello, affinché verifichi se l’operazione integri effettivamente un patto di famiglia.
🎯 Perché questa sentenza è importante
Questa decisione manda un messaggio molto chiaro ai professionisti che si occupano di passaggi generazionali nelle imprese familiari:
1️⃣ Conta la funzione economica dell’operazione
non l’etichetta che le parti le attribuiscono.
2️⃣ Anche operazioni complesse tra familiari possono essere patto di famiglia.
3️⃣ Se l’obiettivo è il passaggio generazionale dell’impresa, la forma notarile è indispensabile.
In mancanza:
❗ l’intera operazione può essere dichiarata nulla.
FAQ – Patto di famiglia
Cos’è il patto di famiglia?
È il contratto con cui l’imprenditore trasferisce l’azienda o le partecipazioni societarie a uno o più discendenti, disciplinando contestualmente i diritti degli altri legittimari (art. 768-bis c.c.).
È obbligatorio l’atto pubblico?
Sì.
L’art. 768-ter c.c. stabilisce che il patto di famiglia deve essere stipulato per atto pubblico, a pena di nullità.
Tutti i legittimari devono partecipare?
Sì. Devono partecipare il coniuge e tutti i soggetti che sarebbero legittimari se in quel momento si aprisse la successione.
I discendenti devono compensare gli altri eredi?
Di regola sì.
Gli assegnatari devono liquidare gli altri legittimari, salvo che questi rinuncino.
Il patto di famiglia evita future azioni di riduzione?
Sì.
Quanto ricevuto tramite patto di famiglia non è soggetto né a collazione né a riduzione, purché l’accordo sia valido e tutti i legittimari abbiano partecipato.
Avv. Francesco Frigieri
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