Comunione legale dei beni: perché la costruzione su terreno personale è esclusa?



Interessante Ordinanza n.10727, depositata in data 22.4.2024, con la quale la Corte di Cassazione preciserà, non solo che ai sensi dell’art. 179, comma 1, lettera b, c.c., non costituiscono oggetto di comunione legale i beni acquistati dal coniuge per successione, ma anche che la costruzione realizzata in costanza di matrimonio e in regime di comunione legale da entrambi i coniugi su quel terreno possa ritenrsi  in comproprietà tra i coniugi, dovendosi applicare il principio generale dell'accessione di cui all’art. 934 c,c.

La controversia era nata per il fatto che la moglie aveva rivendicato la proprietà del 50% dell’immobile fabbricato sul terreno ereditato dal marito perché realizzato con proventi della comunione legale chiedendo quindi fosse dichiarata la nullità dell'atto, in quanto il marito aveva disposto anche della quota spettante all’altro coniuge, senza il suo consenso.In subordine aveva  chiesto il pagamento in suo favore del corrispettivo pari al cinquanta per cento del valore dell'immobile.

La Corte preciserà che il principio generale dell'accessione posto dall’art. 934 c.c in base  al quale il proprietario del suolo acquista  al momento dell'incorporazione la proprietà della costruzione su di esso edificata, non trova deroga nella disciplina della comunione legale tra coniugi, in quanto l'acquisto della proprietà per accessione avviene a titolo originario senza la necessità di apposita manifestazione di volontà, mentre gli acquisti ai quali è applicabile l’art. 177 c.c. sulla comunione legale dei beni, hanno carattere derivativo.

La domanda di rimborso delle somme spese da parte dell’altro coniuge, risulterà invece fondata, previo assolvimento dell'onere della prova di avere fornito il proprio sostegno economico, (nello stesso senso Cass. Sez. 1 30-9-2010 n. 20508 Rv. 614312-01, Cass. Sez. 2 8-5-1996 n. 4273 Rv. 497470-01, Cass. Sez. U 27-1-1996 n. 651 Rv. 495599-01).

Avv. Francesco Frigieri