Donazioni: il bonifico in famiglia quando è tassato?



Secondo la sentenza n.7442 della Corte di Cassazione depositata il 20.3.24, il bonifico in famiglia entro i parametri della franchigia non genera tassazione ed è riclassificato civilisticamente fra le donazioni indirette, o più precisamente cd. informali.

La pronuncia afferma che le donazioni indirette non possono essere tassate se non nelle ipotesi specificamente previste dalla legge, ossia nel caso di registrazione volontaria, oppure in caso di accertamento per importi superiori alla franchigia.

L'aspetto civilistico della natura dell'atto (bonifico) se donazione diretta (necessariamente da fare con la forma dell'atto pubblico)  o indiretta, provocherà sicuramente contenzionsi.

La controversia dalla quale è nata la decisione in esame riguardava un ricorso per cassazione presentato dalla nipote  contro una sentenza della Commissione Tributaria Regionale per un avviso di liquidazione per un presunto omesso pagamento dell'imposta sulle donazioni relativo a un trasferimento mediante bonifico di somme e attività finanziarie  per oltre 800.000,00 euro  da parte dello zio.

La sentenza impugnata rigettava l'appello confermando la decisione della Commissione Tributaria Provinciale. Il giudice di appello ha ritenuto che il trasferimento delle attività finanziarie costituisse una liberalità soggetta all'imposta sulle donazioni.

La nipote propone ricorso  per cassazione , ma la Corte respingerà l'impugnazione , sostenendo che il trasferimento delle attività finanziarie tramite bonifico bancario costituisce una forma di donazione soggetta alla forma dell'atto pubblico. Tuttavia, la Corte ha anche riconosciuto che l'ordine di bonifico può essere considerato un atto unilaterale avente natura di delegazione di pagamento, che realizza il fine di una liberalità. La sentenza conferma quindi che il trasferimento delle attività finanziarie è soggetto all'imposta sulle donazioni.

La Corte ribadisce inoltre che, ai fini fiscali, la donazione di denaro depositato presso un conto corrente bancario attraverso un bonifico bancario assume una diversa connotazione rispetto agli aspetti civilistici, e conferma la rilevanza fiscale del trasferimento di ricchezza. Infine, si osserva che la liberalità è stata effettuata quando era in vigore la disciplina sull'imposta sulle successioni e donazioni.

In conclusione, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, confermando la decisione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia  confermando che il trasferimento delle attività finanziarie è soggetto, in quel caso,  all'imposta sulle donazioni extra franchigia.

L'aspetto civilistico della natura dell'atto (bonifico) se donazione diretta (necessariamente da fare con la forma dell'atto pubblico)  o indiretta, provocherà sicuramente contenziosi.

Avv. Francesco Frigieri