Conti cointestati: quali limiti alla confisca?



Interessante Sentenza n.1877, depositata il 16.1.24, poiché la Corte di Cassazione ribadirà che i limiti di impignorabilità delle somme spettanti a titolo di stipendio, salario o altre indennità relativa al rapporto di lavoro o di impiego , comprese quelle dovute a titolo di licenziamento , nonché a titolo di pensione, di indennità che tengano luogo di pensione , previsti dall’art. 545 c.p.c., si applicano anche alla confisca per equivalente ed al sequestro ad essa finalizzato.

Il Tribunale aveva respinto il ricorso del coniuge cointestatario del conto ed estraneo al reato poiché le poste attive del conto corrente  non erano alimentate solamente dalle rimesse derivanti dall'accredito della pensione versata alla ricorrente ma si trattava, per la più ampia parte, di versamenti ripetuti di somme di danaro rivenienti dalla società del marito, di tal che non dovevano ritenersi operanti i limiti dovuti alla solo parziale pignorabilità delle somme derivanti da crediti pensionistici, limiti in relazione al cui superamento sarebbe stato, d'altra parte, onere incombente sulla ricorrente fornire la dimostrazione; il Tribunale ha, altresì, osservato che, essendo costituito da somme di danaro l'oggetto del sequestro, esso, stante la natura fungibile di quello, doveva intendersi finalizzato alla confisca diretta, per cui non avevano pregio le eventuali contestazioni in ordine alla pertinenza dei beni sequestrati rispetto al reato in contestazione.

La Corte, invece, accoglierà il ricorso confermando l’ orientamento in base al quale  ai fini del sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente della somma di denaro depositata su un conto corrente bancario cointestato con un soggetto estraneo al reato, la misura preventiva reale si estende ai beni comunque nella disponibilità dell'indagato, senza che a tal fine possano rilevare presunzioni o vincoli posti dal codice civile per regolare i rapporti interni tra creditori e debitori solidali o i rapporti tra banca e depositante, ferma restando la possibilità nel prosieguo di procedere ad un effettivo accertamento dei beni di esclusiva proprietà di terzi estranei al reato (Cass. 24432/2019-Cass.36175/2017) è necessario accertare la derivazione del denaro dal reato e la sua provenienza dall'indagato dovendosi verificare, anche solo a livello indiziario, se ed in che misura il conto sia stato alimentato con risorse derivanti da rimesse operate dal terzo (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 1 luglio 2020, n. 19766) - debba, necessariamente e convenientemente, coniugarsi con la normativa, dettata in materia di processo esecutivo civile ma ritenuta rilevante ed applicabile anche in sede penale, la quale pone dei limiti alla ablazione forzosa dei trattamenti pensionistici (in tale senso, per tutte: cass. 26252/2022), la quale ha stabilito che i limiti di impignorabilità delle somme spettanti a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a titolo di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengano luogo di pensione o di assegno di quiescenza, previsti dall'art.545 c.p.c. , si applicano anche alla confisca per equivalente ed al sequestro ad essa finalizzato.

Avv. Francesco Frigieri