Donazioni fra coniugi: rientrano le spese per la ristrutturazione dell'immobile?



Interessante sentenza n.12640, depositata il 10.5.2023, perché esclude la natura di donazione in una fattispecie nella quale l’allora fidanzato aveva dato somme alla fidanzata convivente per la ristrutturazione dell’immobile di proprietà di quest’ultima.

Il giudice di primo grado aveva accolto l’opposizione alla restituzione promossa dalla beneficiaria di tali somme, poiché non era provato il prestito.

Il giudice di secondo grado invece rovescerà la decisione ritenendo provata la dazione di denaro da parte del fidanzato a titolo di prestito perché  risultava che la fidanzata avesse  firmato le matrici degli assegni compilati a suo favore per l’importo pari a euro 30.000,00, ritenendo che la controfirma escludesse l’intento liberalità; conferma ne era anche nelle dichiarazioni testimoniali  era risultato che la fidanzata  aveva espressamente riconosciuto l’obbligo di restituzione in una occasione conviviale.

I giudici di secondo grado negarono pure che la dazione di denaro integrasse un’obbligazione naturale in adempimento dei doveri morali e di assistenza reciproca ex 143 cod. civ., perché effettuata quando ancora non era iniziata una convivenza stabile.

La Corte di Cassazione respingerà il ricorso della fidanzata, poi diventata moglie, poiché confermerà che le somme oggetto della domanda giudiziale erano  state concesse a titolo di mutuo sulla base delle matrici dei titoli, sottoscritte dalla ricorrente, su cui era indicata la data, la somma e la dicitura «a favore di …..» elementi che escludevano ragionevolmente l’atto di liberalità e integravano una dichiarazione di scienza con valore di quietanza dell’avvenuta dazione del denaro: secondo i giudici di secondo grado, infatti, se le somme fossero state consegnate a titolo gratuito non vi sarebbe stata necessità di documentarne la dazione e la ricezione; a questo ragionamento presuntivo, quindi, la stessa Corte ha trovato una corrispondenza nella deposizione del teste, indicato in motivazione, che ha confermato che entrambe le parti gli avevano riferito dell’impegno della fidanzata  di restituire il denaro ricevuto.

La Corte respingerà anche la tesi dell’obbligazione naturale. Secondo la ricorrente infatti le elargizioni del fidanzato avrebbero dovuto essere qualificate quali obbligazioni naturali riconducibili ai doveri morali e di assistenza previsti dall’art. 143 cod. civ. perché la convivenza more uxorio sarebbe iniziata poco tempo dopo la dazione di denaro.

Sul punto la Corte ha escluso la natura di obbligazione naturale in «considerazione della rilevante entità delle somme complessivamente elargite, tenuto conto della qualità soggettiva di entrambi e della loro condizione economico patrimoniale», applicando correttamente il principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, espresso in relazione alla convivenza more uxorio proprio dalle sentenze richiamate dalla ricorrente. Secondo questo principio, infatti, un'attribuzione patrimoniale a favore del convivente more uxorio configura l'adempimento di un'obbligazione naturale a condizione che la prestazione risulti adeguata alle circostanze e proporzionata all'entità del patrimonio e alle condizioni sociali del solvens (Cass. Sez. 1, n. 1277 del 22/01/2014, Sez. 2, sul punto, la Corte territoriale ha proprio rilevato che l’entità delle somme complessivamente corrisposte dal fidanzato  non risultava proporzionata alla condizione soggettiva di entrambi, in particolare alla situazione economico patrimoniale di De Faveri, avuto riguardo alla sua occupazione lavorativa come specificamente indicata.

Avv.Francesco Frigieri