Conto corrente cointestato: come rimediare all'indebito prelievo?



Interessante Ordinanza della Cassazione Civile n.9197, pubblicata il 3 aprile 2023, perché chiarisce che il cointestatario di un conto corrente, nella fattispecie la moglie, non può prelevare il 50% della provvista ivi depositata se tali somme provengono da una donazione indiretta fatta dalla suocera nei confronti del figlio.

Era accaduto che la moglie in sede di separazione, aveva prelevato oltre 200.00,00 euro approfittando della cointestazione del conto e trincerandosi dietro le disposizioni di cui agli artt. 1854 e 1298, comma 2 , c.c., secondo cui i titolari riverstono  la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto medesimo, che si dividono in quote eguali.

Viene respinta la tesi della moglie sul presupposto che comunque è ammessa la prova contraria, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, e quindi ove il saldo attivo discenda dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, deve escludersi che l’altro possa, nei rapporti interni, avanzare diritti su di esso.

La Suprema Corte, sul punto ha specificato che “la cointestazione di un conto corrente tra coniugi attribuisce agli stessi, ex art. 1854 c.c., la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto, sia nei confronti dei terzi che nei rapporti interni, e fa presumere la contitolarità dell’oggetto del contratto; tale presunzione dà luogo ad una inversione dell’onere probatorio che può essere superata attraverso presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla contestazione stessa”.

In conclusione dalle disposizioni di cui agli artt. 1854 e 1298, secondo comma, c.c., deriva che la presunzione circa l’eguaglianza delle quote di conto bancario cointestato rappresenta una presunzione legale che può essere superata attraverso presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.

Avv. Francesco Frigieri