Sono revocabili i trasferimenti fra coniugi nella crisi matrimoniale?



La risposta pare affermativa, nel senso che le obbligazioni che possono discendere dall'accordo fra coniugi in sede di separazione/divorzio, ancorchè preordinati ad assolvere obblighi di fonte legale, come il mantenimento del coniuge più debole od il mantenimento dei figli, non possono prevalere sulla tutela dei terzi creditori, i quali avevano  crediti anteriori all'accordo stesso. 

Da verificare nel caso concreto poi se l'accordo fra i coniugi possa integrare un atto a titolo gratuito od oneroso  a seconda dello scopo compensativo o meno di tale regolamentazione degli assetti economici/patrimoniali.

Con l'Ordinanza della Corte di Cassazione, n. 639, depositata il 3 marzo 2023,  viene ribadito un principio  consolidato, secondo il quale l'atto con il quale un coniuge in esecuzione degli accordi intervenuti in sede di separazione consensuale trasferisca all'altro il diritto di proprietà, ovvero costituisca diritti reali minori su un immobile di sua proprietà è suscettibile di azione revocatoria ordinaria, non trovando tale  azione ostacolo nè nell'avvenuta omologazione dell'accordo suddetto - cui resta estranea la funzione di tutela dei terzi creditori e che  comunque lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione nella circostanza che l'atto sia stato posto in essere  in funzione solutoria  dell'obbligo di mantenimento del coniuge economicamente più debole o di contribuzione al mantenimento dei figli venendo, nella specie, in contestazione  non già la sussistenza dell'obbligo in sè, di fonte legale, ma le concrete modalità di assorbimento del medesimo convenzionalmente stabilito delle parti, 

Ai fini dell'applicazione della differenziata disciplina di cui all'art 2901 codice civile la qualificazione dell'atto come oneroso o gratuito discende dalla  verifica in concreto se lo stesso si inserisca o meno nell'ambito di una più ampia sistemazione solutoria compensativa di tutti i rapporti aventi rifflessi patrimoniali maturati nel corso della quotidiana convivenza matrimoniale (Cassazione 10443/2019 Cassazione 8516/2006 da segnalare pure Cassazione 15169 2022 che ritiene aggredibili da parte dei terzi le disposizioni contenute nel divorzio ancorchè omologato  definitivamente. 

Avv. Francesco Frigieri