Premorienza cointestatario di buoni postali, quali conseguenze?



Con l’Ordinanza n.1278, depositata il 17.1.2023, la Cassazione riconferma l’orientamento secondi cui ", in caso di morte di uno dei cointestatari, ciascun cointestatario superstite e' legittimato ad ottenere il rimborso dell'intera somma portata dal documento, per effetto della clausola di  "pari facolta' di rimborso".

In una prima pronuncia (Cass. 10 giugno 2020, n. 11137) si e' ritenuto che, in assenza di una previsione specifica, al rimborso dei buoni postali fruttiferi cointestati fosse  applicabile per analogia la disciplina prevista per i libretti di risparmio postale, con la conseguenza che, nel caso di decesso di uno degli intestatari, il rimborso può avvenire solo  con quietanza di tutti gli aventi diritto, anche qualora i buoni stessi siano muniti della clausola "pari facolta' di rimborso".

In altre pronunce successive, si e' pero' venuto consolidando un indirizzo opposto, secondi cui in materia di buoni postali fruttiferi cointestati recanti la clausola "pari facolta' di rimborso", in caso di morte di uno dei cointestatari, ciascun cointestatario superstite e' legittimato ad ottenere il rimborso dell'intera somma portata dal documento, non trovando applicazione la disciplina dei libretti di risparmio, atteso che i buoni fruttiferi circolano "a vista" e tale diversa natura impedisce l'applicazione analogica della citata disciplina (Cass. 13 settembre 2021, n. 24639, seguita da Cass. 15 dicembre 2021, n. 40107, Cass. 18 febbraio 2022, n. 5426, Cass. 10 febbraio 2022, n. 4280, non massimate in CED).

Questo secondo orientamento è risultato condiviso dalla Suprema Corte, la quale richiamando Cass. 13 settembre 2021, n. 24639 ha osservato, infatti: che pur essendo vero che non solo i libretti di risparmio, ma anche i buoni fruttiferi postali appartengono alla specie dei documenti di legittimazione, ex articolo 2002 c.c. e non hanno invece natura di titoli di credito, tra i due ricorre una rilevante differenza, tale da incidere sul funzionamento della clausola "pari facolta' di rimborso".

Avv. Francesco Frigieri